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FOCUS - Fonti del diritto N. 1 - 29/02/2016

 La responsabilità patrimoniale degli Stati esteri e il principio del giudice naturale

Ai sensi dell’art. 1 del r.d.l. n. 1621 del 1925, convertito nella legge nr. 1623 del 1926, nella versione originaria, non ancora incisa dalla successiva declaratoria di incostituzionalità, non si può procedere al sequestro o al pignoramento né, comunque, ad atti esecutivi su beni mobili o immobili, navi, crediti, titoli, valori ed ogni altra cosa di proprietà di Stati esteri, senza l’autorizzazione del Ministro della Giustizia. Questa regola, per espressa disposizione legislativa, e salvo quanto si dirà oltre, si applica unicamente rispetto agli Stati che ammettono la condizione di reciprocità che deve essere oggetto di apposita dichiarazione con decreto dello stesso Ministro; con la conseguenza che, rispetto agli altri Stati, quelli, cioè, che non operano in condizioni di reciprocità, non possono ritenersi esistenti limiti legislativi al sequestro o alla pignorabilità. Il presupposto della reciprocità del trattamento dei due Stati che vengono in considerazione, rispetto alle azioni esecutive promosse sui beni esistenti nel territorio dell’altro Stato, è una condizione che precede in via sia concettuale che logica la verifica dell’opportunità del rilascio dell’autorizzazione nei casi specifici, sicché questa condizione, secondo la giurisprudenza amministrativa, può essere concessa dall’amministrazione anche con un atto di ordine generale che è applicabile sino al momento in cui permangono le condizioni rilevate astrattamente; a differenza dell’autorizzazione del Ministro prevista dal citato art. 1 che è il frutto di una discrezionale valutazione che ha riguardo al caso concreto nonché ai contenuti delle richieste di parte e alle relative posizioni e ragioni. In realtà la norma di adattamento che, sulla base dell’art. 10 Cost., si è creata nel diritto interno a seguito e in conformità della norma di diritto internazionale generale, ha comportato una modifica della legge atteso che i beni degli Stati esteri destinati all’esercizio di funzioni pubbliche sono ex se esenti dalle misure coercitive interne, indipendentemente dalla condizione di reciprocità; per questo motivo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’art. 1 cit. conservi efficacia soltanto rispetto alle procedure esecutive su beni non destinati all’esercizio delle funzioni sovrane dello Stato, ovvero a fini pubblici. Per tale motivo ad esempio, ha ritenuto di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto all’adozione di misure cautelari o esecutive, alla stregua della conforme norma consuetudinaria internazionale e dell’adeguamento ad essa dello Stato italiano ex art. 10 Cost., con riferimento alle somme depositate su un conto corrente bancario intestato ad un’ambasciata straniera e, pertanto, destinate a finanziare le funzioni istituzionali di uno Stato estero... (segue)



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