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FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 Il presumibile aumento delle denunce di vizi procedurali e l'ampliarsi di una 'zona d’ombra' della giustizia costituzionale

La legge di revisione costituzionale attualmente in corso di approvazione, nell’incidere su molteplici aspetti della Parte seconda della Carta, apporta cambiamenti tutto sommato contenuti alla disciplina inerente alla Corte costituzionale, che viene incisa solo in merito alle modalità di designazione dei giudici da parte del Parlamento, alle condizioni per l’inserimento tra i sorteggiabili alla carica di giudice aggregato nei procedimenti di accusa ed all’introduzione di un giudizio ad hoc per le leggi che regolino le elezioni per il Parlamento. Nulla è dunque previsto con riferimento alle altre competenze della Corte, le quali, in linea di principio, restano (o dovrebbero restare) immutate. A fronte di questo elemento di conservazione, si pongono, tuttavia, significative innovazioni concernenti il contesto in cui la Corte opera, innovazioni che potrebbero avere un impatto nient’affatto secondario sul funzionamento dell’organo di giustizia costituzionale e, correlativamente, sul ruolo che ad esso è connaturato, vale a dire la garanzia del rispetto della Costituzione. Tra i vari profili che potrebbero, in proposito, evocarsi, non pare ozioso soffermarsi su un tema che, sino ad oggi, ha avuto uno spazio tutto sommato marginale nel discorso sulla giustizia costituzionale italiana, ma che, nel prossimo futuro, potrebbe assumere un rilievo non trascurabile. Il riferimento va alla rivisitazione profonda della disciplina del procedimento legislativo, cui l’Assemblea costituente aveva riservato uno spazio piuttosto limitato, riempito da regole e principi solo evocativi delle grandi linee di una struttura la cui conformazione in concreto è stata lasciata, per l’essenziale, ai regolamenti delle Camere. All’ermetismo dei pochi tratti di penna dei vigenti articoli 70-74, la riforma tende a sostituire un tessuto normativo dell’iter legis dalle maglie significativamente più strette, destinate a regolamentare una pluralità di tipologie di procedimenti, differenziati anche in ragione di un livello di dettaglio della normativa senza dubbio più sviluppato. L’interrogativo con cui ci si deve confrontare è se questo mutamento di contenuti (e, forse soprattutto, di approccio) possa produrre ripercussioni sul sistema di giustizia costituzionale. Per tentare di rispondere, occorre tenere distinti i due piani che si evocavano sopra, e cioè il funzionamento del sistema di giustizia costituzionale e la posizione della Corte nell’ordinamento: i due piani, pur se ovviamente interconnessi, presentano, in effetti, problematiche per certi versi autonome... (segue)



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