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FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 Rilievi sulla ripartizione della potestà legislativa nella revisione costituzionale in itinere

La ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni viene ridefinita dal disegno di legge di revisione costituzionale innanzitutto attraverso l’eliminazione della potestà concorrente. Nel nuovo testo dell’art. 117 viene, inoltre, prevista (come nella versione precedente) la potestà residuale regionale in relazione alle materie non comprese nell’elenco riservato alla competenza esclusiva dello Stato e delle regioni. Al comma quarto del nuovo testo dell’art. 117 Cost. è introdotta la clausola della «tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale». La nuova versione dell’art. 116 contempla alcune ipotesi di incremento della potestà legislativa regionale (sulla base di una legge statale) su materie di competenza statale, a condizione che la regione interessata sia in stato di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La riformulazione dell’art. 117 rende, innanzitutto, necessario un confronto con il testo precedente e, pertanto, una valutazione in termini di maggiore o minore razionalità e coerenza della nuova ripartizione delle competenze legislative rispetto alla precedente. A questo proposito, però è importante che tale confronto non investa l’art. 117 nella sua versione letterale, ma come risultato dell’interpretazione che ne ha fornito, nel corso del tempo,la Cortecostituzionale. In altre parole, un confronto effettivo tra le due diverse formulazioni non può non considerare la definizione delle competenze e i confini delle materie tracciati dalla giurisprudenza costituzionale. Tenendo conto, infatti, della rielaborazione giurisprudenziale dell’art. 117, nel confronto tra i due testi, si possono forse riscontrare molti più piani di convergenza che di divergenza. Come è noto, infatti, all’indomani della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, i nodi problematici della ripartizione delle potestà legislative (con particolare riferimento alla potestà concorrente) hanno investito la Corte del compito di rimettere ordine alle non poche incertezze che la revisione costituzionale aveva prodotto. Un primo aspetto problematico è emerso già nella definizione, sul piano contenutistico, delle c.d. materie, individuate attraverso formule linguistiche ambigue e piuttosto inclini a frazionare in segmenti molteplici – spesso attraverso le funzioni - ambiti di intervento potenzialmente unitari. E’ il caso ad esempio del settore dei beni culturali, che un ritaglio di tipo funzionale (tutela e valorizzazione) ha sdoppiato tra potestà esclusiva statale e potestà concorrente, determinando in questo modo non pochi interrogativi sui confini tra l’uno e l’altro ambito di intervento. Nel far fronte ai molteplici nodi interpretativi, la Corte ha in sostanza operato una scelta di fondo, privilegiando l’attribuzione a livello statale di quelle materie o segmenti di materie di più incerta attribuzione o riconducibili ad interessi prevalenti di competenza statale. Più precisamente la Corte, per tentare di rimettere ordine nella ripartizione delle attribuzioni legislative, ha sostanzialmente proposto tre schemi argomentativi: quello delle «materie trasversali», quello della «concorrenza di competenze» e quello della «attrazione in sussidiarietà»... (segue)



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