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FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 Brevi considerazioni in tema di 'oggetto proprio', clausola di 'sola abrogazione espressa' e 'riserva di procedimento' per le leggi bicamerali

Il novellato primo comma dell’art. 70 della Costituzione, secondo quanto prescrive l’art. 10 del disegno di legge di revisione della seconda parte della Costituzione attualmente in discussione, prevede il mantenimento del principio del bicameralismo paritario per l’esame e l’approvazione di una serie di leggi, ivi indicate, le quali presentano l’ulteriore particolarità di dover essere provviste di «oggetto proprio, […nonché di] essere abrogate, modificate e derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma». Solo quattro righe di testo, dense tuttavia di questioni da affrontare. A tutta prima, sembrerebbe trattarsi, con riguardo ai primi due requisiti, di un’operazione di formalizzazione  costituzionale di alcune buone pratiche di normazione che riflettono esigenze abbastanza condivise, legate alla migliore leggibilità dei testi legislativi – è il caso dell’“oggetto proprio” inteso come omogeneità contenutistica – ed alla migliore leggibilità del sistema normativo in termini di certezza circa il diritto vigente – come per la clausola di sola abrogazione espressa – peraltro già sperimentate, sia pur con alterne vicende, a livello della legislazione ordinaria. Sennonché, a meglio riflettere, il requisito dell’ “oggetto proprio” potrebbe rispondere, prima ancora che ad esigenze di better regulation, alla necessità di assicurare tenuta al riparto procedurale fra leggi bicamerali e (variamente) monocamerali. Difatti, l’esclusione della pluralità di oggetti potrebbe voler escludere – ove si accolga una lettura del requisito in parola in termini “materiali” – la possibilità che le leggi bicamerali, magari attraverso anche l’apporto di emendamenti, vengano a trasformarsi in leggi omnibus, introiettando contenuti estranei che invece avrebbero dovuto trovare collocazione all’interno di leggi approvate dalla sola Camera dei deputati. Insomma, si tratterebbe di uno strumento volto ad evitare l’aggiramento della separazione di competenza materiale fra procedimenti legislativi, ancor più che un presidio della qualità normativa. Separazione che il nuovo testo costituzionale vuole netta ed assoluta, facendo delle leggi bicamerali una classe a numerus clausus, come testimonia l’uso del presente indicativo nell’esordio del secondo comma dell’art. 70, ove si dice per l’appunto che «le altre leggi [id est, monocamerali] sono approvate dalla Camera dei deputati» (corsivo mio). Se così è, l’attributo in parola sembra caratterizzarsi per una certa analogia funzionale con il terzo dei requisiti richiesti, quello per cui l’abrogazione delle leggi bicamerali deve avvenire solo ad opera di leggi approvate secondo il medesimo procedimento. Entrambi, infatti, parrebbero cospirare al medesimo fine della conservazione dell’impianto pluriprocedimentale delineato nel nuovo art. 70: l’uno assicurando la purezza contenutistica delle leggi bicamerali; l’altro garantendo la correttezza procedurale della loro sostituzione-modificazione, mercé la riaffermazione di una sorta di principio di “parallelismo delle forme” o, come meglio si vedrà, di “riserva di procedimento bicamerale”. Non solo, nel medesimo solco potrebbe essere allora ricondotto anche l’altro elemento qualificante della clausola di sola abrogazione espressa, posto che anche in esso sarebbe riscontrabile una certa ratio protettiva della species, in quanto si riferisca la garanzia offerta dalla clausola all’esigenza di tutelare il tessuto normativo delle leggi bicamerali da interventi indiretti operati attraverso leges fugitivae che, nel “silenzio” proprio dell’abrogazione implicita, finirebbero per disperdere la disciplina in una molteplicità di atti. Insomma, garanzia della purezza contenutistica, della correttezza procedurale e della unitarietà della sedes materiae parrebbero gli scopi cui i tre requisiti in parola sembrerebbero rispondere come altrettanti strumenti della comune funzione di salvaguardia della classe delle leggi bicamerali che finirebbe per caratterizzarli. Ciò detto, si tratta a questo punto di meglio capire le possibili conseguenze della innovazione compiuta dal legislatore di revisione. E’ quanto, sia pur rapidamente – secondo quanto conviene in uno scritto come questo – mi accingo a fare... (segue)



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