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NUMERO 5 - 09/03/2016

 Corte dei Conti – Sez. regionali, Ordinanza n. 63/2016, in materia di esperibilità dei ricorsi propulsivi ex art. 700 c.p.c (con nota di M.Collev.)

Con Ordinanza n.63 del 7 marzo 2016 la Conte di Conti della Campania ha deciso un ricorso ex art.700 cpc proposto dalla Procura avverso Aziende Sanitarie ed Aziende Ospedaliere campane al fine di ottenere ordini ingiuntivi nei loro confronti per adeguare gli organici ai parametri fissati dal commissario ad acta regionale, con soppressione immediata delle unità in esubero.

In esito ad una motivazione molto articolata, l'organo giudicante ha statuito il difetto assoluto di giurisdizione, affermando a pag.61 il seguente principio:

E’ improponibile per difetto assolto di giurisdizione e conseguentemente deve escludersi che rientri nella giurisdizione della Corte dei conti un’istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. finalizzata all’adozione di provvedimenti d’urgenza atipici ed innominati, sostanzialmente ingiuntivi, propulsivi, preventivi ed anticipatori rispetto alla produzione di pretesi danni erariali futuri, eventuali o ipotetici, nell’ambito di un giudizio ante causam “a parte sostanzialmente unica”, che abbiano quale destinataria la Pubblica amministrazione, nel cui interesse peraltro agisce la Procura regionale, in relazione all’esercizio di ogni tipologia di potere pubblico (discrezionale puro, tecnico discrezionale o vincolato) o di attività privatistica o gestionale, specie se l’Amministrazione debba contemperare gli interessi finanziari alla riduzione della spesa pubblica con altre situazioni soggettive costituzionalmente, comunitariamente e convenzionalmente rilevanti (quale quelle a tutela della salute pubblica, della persona e della dignità umana)”.

Un secco diniego, quindi, ad una siffatta tipologia di ricorso di urgenza soprattutto perché – come spiegato in motivazione – la Corte è priva del potere di ordinare alla Pubblica Amministrazione il compimento di attività propriamente amministrative consistenti, nella specie, nella riorganizzazione delle strutture amministrative e del personale nel quadro del piano di rientro del disavanzo sanitario. Ciò infatti determinerebbe una invasione e sconfinamento del potere giurisdizionale in un'area riservata dal legislatore alla amministrazione. E ciò tanto più in un settore in cui l'interesse alla riduzione della spesa pubblica non assume un valore assoluto, dovendo essere contemperato dalla p.a. con altri interessi primari quale il diritto alla salute.

Ma l'Ordinanza non si limita ad una tale motivazione, che pure da sola sarebbe stata comunque sufficiente per una declaratoria di difetto di giurisdizione. Infatti la decisione affronta e ripercorre alcuni temi cruciali del giudizio in Corte dei Conti, e per questo diventa di estremo interesse.

Si affronta la questione del ricorso ex art.700 innanzi alla Corte dei Conti (par.2.5), invero ammesso solo in poche circostanze (in cui il ricorrente non era la Procura) comunque del tutto diverse dalla domanda in oggetto; tale strumento processuale non è configurabile come tecnica di tutela anticipatoria e preventiva contro la produzione e l’aggravamento dei danni alla finanza pubblica.

Viene approfondito il ruolo della Procura (par.2.6), che agisce istituzionalmente come sostituto processuale della amministrazione danneggiata, e come tale non agisce contro l'amministrazione, pena la violazione del principio di separazione dei poteri. Tanto che la pronuncia arriva a sostenere che altrimenti vi sarebbe un giudizio cautelare “a parte sostanzialmente unica” o “processo (della Procura/Amministrazione) con se stessa”.

Ancora, si ribadisce il principio di inammissibilità di ogni azione di responsabilità fondata su danni ipotetici, futuri ed eventuali, in linea con quanto sancito dalle SSUU della Corte di Cassazione (sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092).

Ed infine viene ribadito lo schema processuale del rapporto fra fase cautelare e merito, nel senso che la Corte è titolare esclusivamente di un potere di condanna dei potenziali convenuti nei confronti dei quali può essere al più attivato il rimedio del sequestro conservativo.

Insomma, la lettura dell'Ordinanza costituisce un breve viaggio sui poteri della Corte dei Conti e sulle regole del processo, con una riaffermazione del modello imperniato sulla rilevanza dei pregiudizi effettivi arrecati all’Amministrazione dai pubblici funzionari o da soggetti in rapporto di servizio, senza poteri propulsivi o anticipatori non riconosciuti dal legislatore alla Corte dei Conti. 

M.Collev.



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