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NUMERO 6 - 23/03/2016

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 49/2016, in tema norme della Regione Toscana in materia di SCIA (con nota di M.A.S.)

Con l’occasione del giudizio di l.c. delle norme regionali toscane che, in caso di attività edilizia intrapresa in base a scia in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi, consentivano l’adozione di provvedimenti inibitori e sanzionatori anche dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis del TUED, la Consulta afferma principi generali molto importanti anche ai fini di una corretta applicazione delle nuove disposizioni in tema di autotutela (caducatoria e sanzionatoria) dettate dalla l.n. 124 del 2015 (c.d. riforma Madia) a tutela della certezza e della stabilità dei titoli abilitativi e degli atti attributivi di vantaggi economici (in argomento, sia consentito il rinvio a M.A. Sandulli, Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela, in questa Rivista, 2015; ID., Postilla all’editoriale 'Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela', ivi, 2015).

Il Giudice delle leggi sottolinea invero innanzi tutto che “le condizioni e le modalità di esercizio dell'intervento della pubblica amministrazione” dopo il decorso dei termini ordinari previsti dall’art. 19 (comma 3 per la generalità dei casi e comma 6-bis per la scia edilizia) costituiscono “il necessario completamento della disciplina di tali titoli abilitativi, poiché la individuazione della loro consistenza e della loro efficacia non può prescindere dalla [loro] capacità di resistenza rispetto alle verifiche effettuate dall'Amministrazione successivamente alla maturazione degli stessi.

La disciplina di questa fase ulteriore, dunque, è parte integrante di quella del titolo abilitativo e costituisce con essa un tutt'uno inscindibile”.

Chiarisce poi molto opportunamente la Corte, che il “perno” di questa fase (e dunque della capacità di resistenza dei nuovi titoli abilitativi semplificati) “è costituito da un istituto di portata generale - quello dell'autotutela - che si colloca allo snodo delicatissimo del rapporto fra il potere amministrativo e il suo riesercizio, da una parte, e la tutela dell'affidamento del privato, dall'altra. E aggiunge in termini affatto significativi che “Non è un caso, del resto, che è proprio a questa fase della formazione dei titoli in esame che il legislatore abbia dedicato la maggiore attenzione, ritornando più volte sull'argomento, al fine di pervenire ad un giusto equilibrio fra le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche maturate a seguito della DIA e della SCIA e le ragioni di tutela dell'interesse pubblico urbanistico.

Il risultato è la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale, che, consentendo all’amministrazione di intervenire in via inibitoria o repressiva sull’attività (pur illegittimamente) intrapresa in base a scia, anche dopo il termine previsto dalla legge statale, senza le garanzie imposte dal legislatore per qualsiasi intervento succcessivo all’adozione del titolo (se espresso) alla sua formazione (se tacito) o al suo consolidamento (se soggetto solo a controllo postumo), viola “un principio fondamentale della materia «governo del territorio».

La pronuncia coglie così correttamente il senso della speciale attenzione prestata dal legislatore alla “resistenza” del titolo e vale, per l’effetto, a sgombrare il campo da strumentali formalismi nella lettura del nuovo art. 21-nonies, post legge Madia, che, al di là del nomen iuris degli interventi con i quali, di volta in volta, l’amministrazione ritenesse di poter reagire al riscontro di vizi originari del titolo, impone il rispetto di specifici limiti temporali e motivazionali, con l’unica deroga di cui al comma 2-bis (“I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1”).

M.A.S.

 



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