INTRODUZIONE
Le questioni di giurisdizione, pur nella loro notevole complessità, impongono al giudice civile, sin dall’inizio del processo, anche mediante l’eventuale attivazione di poteri officiosi, un giudizio prognostico immediato, al fine di evitare una attività istruttoria inutile in quanto effettuata da un giudice sfornito di potere di giudicare.
Si tratta quindi di valutare, prima ancora della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, se sia opportuno istruire compiutamente la causa, oppure se anticipare la fase conclusiva del processo, ritenendo che la decisione della questione di giurisdizione potrebbe definire il giudizio (art. 187 c.p.c.).
La seconda sezione civile del Tribunale di Roma, tabellarmente competente nel settore del contenzioso con la Pubblica Amministrazione, è l’osservatorio privilegiato delle questioni di giurisdizione che si impongono al giudice civile, non solamente sotto il profilo del riparto, ma anche in relazione alla possibilità per il giudice ordinario di sindacare incidentalmente l’attività provvedimentale degli enti pubblici, di norma sottoposta al vaglio del giudice amministrativo.
Le difficoltà maggiori derivano dalla genericità delle regole normative in tema di riparto della giurisdizione e dalla necessità di colmare le lacune attingendo a pronunce giurisprudenziali le quali a loro volta derivano da complessi principi elaborati dalla dottrina nel corso del tempo, quindi spesso mutevoli, e ai quali fanno rimando pure le pronunce della Corte Costituzionale.
A fronte dei possibili disagi che la frammentazione della giurisdizione può provocare alla attività interpretativa del giudice, ma soprattutto all’utente della giustizia, deve comunque riconoscersi la indubbia specializzazione tecnica di cui sono fornite le giurisdizioni speciali.
Di particolare complessità sono i rapporti tra giudice ordinario e giudice amministrativo poiché, tranne che nei casi di giurisdizione esclusiva del TAR, il riparto è fondato essenzialmente sulla natura della posizione soggettiva tutelata, di interesse legittimo o di diritto soggettivo, distinzione peculiare del nostro ordinamento giuridico, peraltro non esistente in altri paesi europei, tanto che non viene presa in considerazione nell’ambito dell’ordinamento comunitario.
Dalla esperienza maturata a seguito delle numerose decisioni adottate in materia di diritto amministrativo, la distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi ai fini del riparto di giurisdizione si rivela importante non solo per la specializzazione di carattere tecnico dei diversi organi giudicanti, ma anche per quella culturale. Il potere giurisdizionale del giudice amministrativo è infatti finalizzato in prima battuta al controllo della correttezza della attività pubblica, sia pure su istanza del privato, nel rispetto della autonomia dei poteri dello Stato.
D’altro canto occorre tenere conto della opportunità di non frammentare eccessivamente il vaglio giurisdizionale di una determinata contoversia, e a questa esigenza pratica ha risposto la creazione legislativa di numerosi casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la devoluzione a questi anche della tutela risarcitoria degli interessi legittimi.
Se da una parte si assiste ad una serie di interventi del legisaltore finalizzati a rendere le giurisdizioni il più possibile “autosufficienti”, contemporaneamente si sono affermate a livello legislativo e giurisprudenziale delle regole nel passaggio da una giurisdizione all’altra.
Nella presente rassegna numerose sentenze emesse nel corso degli anni dalla Seconda sezione civile del Tribunale di Roma sulle questioni di giurisdizione sono state massimate e suddivise in diversi capitoli.
Dopo l'esame dei rari casi di difetto assoluto di giurisdizione che si pongono alla attenzione dell'inteprete, si passa all'esame delle numerose pronunce in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, mentre un breve capitolo è appositamente dedicato allo specifico argomento, sul quale di recente si è particolarmente posta l'attenzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dei poteri del g.o. e del g.a. in materia risarcitoria. Seguono poi i casi di giurisidizione esclusiva del giudice amministrativo, oggetto di interpretazione alla luce delle sentenze della Corte Cost. nn. 204/2004 e 196/2006, e le pronunce sui rapporti con le altre giurisdizioni speciali. Inifne sono segnalate alcune decisioni di carattere procedurale, tenuto conto dei principi della translatio iudicii sanciti dall'art. 59 della L. n. 69/2009.
Ciascuna massima riporta in epigrafe il numero della sentenza ed il giudice estensore, ed in calce i precedenti conformi sia di merito della medesima sezione sia di legittimità... (segue)
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