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NUMERO 7 - 06/04/2016

 Welfare familiare e Costituzione fra esperienze e riforme

Alcune fra le riforme attualmente in cantiere in Parlamento offrono lo spunto per una rinnovata riflessione su quella parte delle politiche di welfare rappresentata dalle politiche per la famiglia. L’occasione è offerta principalmente dalla riforma costituzionale e, per certi versi, anche dalla legge delega di riforma del Terzo settore. La revisione costituzionale in corso, finalizzata al superamento del bicameralismo paritario, alla modifica del procedimento legislativo, alla revisione del titolo V, prevede fra l’altro un riassetto globale delle competenze legislative statali e regionali e una loro razionalizzazione, a fronte delle incertezze e delle sovrapposizioni generate dalla riforma del titolo V, oltre che dalla crescita esponenziale del contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale. Nell’ottica di questo lavoro, interessa specialmente la novità rappresentata dall’attribuzione in via esclusiva al legislatore statale sia delle “disposizioni generali e comuni per le politiche sociali”, sia del “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”. Di grande importanza, inoltre, è la c.d. “clausola di salvaguardia” a favore dello Stato, che può avocare a sé, su proposta del Governo che se ne assume la responsabilità, tutte le materie, quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica”. Il Governo, in sede di presentazione del d.d.l., ha espressamente motivato la scelta in vista della necessità della «realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale». Tale assetto, per cui è lo stesso legislatore statale ad essere responsabile sia delle politiche fiscali e di contenimento, sia delle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, non sembra privo di conseguenze ai nostri fini, poiché impone di valutare l’efficacia delle politiche sociali, la loro rispondenza agli obiettivi e l’idoneità a soddisfare i bisogni reali. Le politiche sociali devono insomma essere congegnate in modo da determinare una crescita economica, un ritorno di gettito fiscale, un incremento del Pil. In conformità al programma costituzionale, è necessaria dunque una convergenza fra le politiche sociali, quelle economico-finanziarie e quelle fiscali. La maggiore nitidezza delle competenze e delle responsabilità del legislatore statale può allora implicare anche un nuovo impulso alle politiche in favore della famiglia, come si avrà modo di argomentare. Su di un altro versante, la legge di delega per la riforma del Terzo settore in cantiere in Parlamento, basata sul riconoscimento pubblico dei vantaggi sociali ed economici derivanti dalle attività di c.d. privato sociale, non è priva di interesse rispetto al tema delle politiche di sostegno alla famiglia. Infatti le motivazioni che sono alla base delle politiche di sostegno al Terzo settore, attorno a cui si registra largo consenso, sono in larga parte anche alla base delle politiche di sostegno alla famiglia, oltretutto costituzionalmente dovute e riferite all’unica entità che la Costituzione riconosce come “società naturale”. La correlazione esistente fra il tema della famiglia e quello del Terzo settore appare di immediata percezione anche solo soffermandosi alla questione definitoria di quest’ultimo, ritenuta da molti, fra l’altro, preliminare e propedeutica all’operazione di riordino e coordinamento che si è prefisso il legislatore. Accreditata è la definizione di «ambito in cui agiscono soggetti collettivi privati costituiti per uno scopo di solidarietà sociale e diverso dal lucro, impegnati con attività congruenti con tali finalità». Autorevole dottrina sottolinea al riguardo l’importanza di quattro termini e di altrettanti elementi distintivi: chiche cosaperché e come. Dal punto di vista soggettivo, infatti, gli “attori” del Terzo settore sono “terzi” rispetto allo Stato e al mercato; dal punto di vista oggettivo, in riferimento al che cosa, le loro attività sono di utilità sociale; quanto alle finalità, queste sono solidali e non profit; quanto al modo con cui tali attività vengono poste in essere, esso è di tipo relazionale e interpersonale. Appare perciò evidente come, a fortiori, tali qualità si riscontrino nella “società naturale” costituita dalla famiglia e possano in special modo riferirsi alle responsabilità genitoriali, ossia a quei diritti e doveri di cui all’art. 30 Cost., concernenti il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli.  D’altronde, tanto la relazione fra lo Stato e la famiglia, quanto quella fra lo Stato e il Terzo settore si basano essenzialmente sul riconoscimento da parte dello Stato, nella consapevolezza della componente umanizzante e del valore sociale aggiunto che tali realtà manifestano. E si basano, altresì, sul principio di sussidiarietà, espressamente richiamato con riguardo allo «svolgimento di attività di interesse generale» da parte dei cittadini singoli e associati (art. 118, ult. comma, Cost.) e nondimeno sotteso alla previsione per cui, «nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti» (art. 30, secondo comma, Cost.). Interessanti suggestioni, come si vedrà, derivano dunque da questa correlazione tra i due ambiti legislativi... (segue)



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