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NUMERO 9 - 04/05/2016

 Disegno di legge Cirinnà e testamento biologico

Significative e relativamente recenti pronunce della Corte suprema di cassazione hanno ritenuto che l’istituto dell’amministrazione di sostegno, di cui al capo I del titolo XII del libro primo del codice civile, possa essere validamente impiegato anche come strumento per la pianificazione anticipata delle cure. La Cassazione ha, infatti, considerato che in base a fondamentali princìpi di dignità-identità e di autonomia della persona umana, senziente e non, la cui salvaguardia costituisce parte integrante tanto del patrimonio costituzionale nazionale (artt. 2, 13 e 32, comma 2 Cost.), quanto della disciplina sovranazionale di tutela dei diritti umani (artt. 1, 3 e 35 CFUE; artt. 1, 2, 5, 9 e 21 Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina; art. 8 CEDU; artt. 3, 12 e 17 Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità), va garantito che la condizione di perduta capacità a prestare consenso ai trattamenti sanitari non inibisca la prosecuzione, in qualche modo, della relazione terapeutica nel solco degli orientamenti di vita del paziente, quali manifestazioni della sua autonomia e proiezioni della sua identità, nonché quali espressioni della sua personale concezione di dignità dell’esistenza. A tal fine, e nelle more dell’adozione di un’apposita disciplina legislativa sul testamento biologico, soccorre, perciò, secondo la S.C., la facoltà, attualmente riconosciuta al soggetto dall’art. 408 cod. civ., di provvedere, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche in condizioni di buona salute, alla designazione del proprio amministratore di sostegno in previsione dell’eventuale, futura incapacità, in modo che questi si relazioni col personale curante, accompagnando la scelta effettuata anche con l’esplicitazione anticipata di bisogni, aspirazioni e necessità rispetto alle cure da ricevere successivamente. Una volta poi che si sarà poi realizzata la condizione personale d’incapacità a provvedere ai propri interessi di cui all’art. 404 cod. civ., e nell’alveo del procedimento conseguentemente attivato ai sensi dell’art. 407 cod. civ., l’autorità giudiziaria provvederà alla nomina dell’amministratore e alla definizione dei contenuti dell’incarico tenendo in considerazione, ex artt. 406 e 407, comma 2, cod. civ., quanto precedentemente statuito dallo stesso beneficiario, nella misura in cui le scelte anticipate di trattamento, comunque sempre revocabili sino al momento della perdita di coscienza, non contrastino, per gravi motivi, con le esigenze attuali di protezione della persona, e si caratterizzino altresì per un’univocità e specificità tali da fugare incertezze ricostruttive o interpretative. Anche l’amministratore di sostegno sarà, a sua volta, tenuto a svolgere l’incarico in coerenza con le indicazioni a suo tempo fornite dal paziente, al quale rimane legato dal rapporto fiduciario precedentemente instauratosi, e nel di lui interesse, fermi restando i limiti stabiliti dal giudice e sotto il controllo di quest’ultimo ai sensi dell’art. 410 cod. civ... (segue)



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