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FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 Procedimenti di formazione delle leggi e potere di rinvio

Ad un primo e sommario esame, nonostante l’obiettivo della riforma sia snellire il procedimento legislativo ed evitare dunque che le lungaggini derivanti dal bicameralismo perfetto si riproducano in altre sedi, si può essere indotti ad ipotizzare che il potere di controllo del Capo dello Stato in sede di promulgazione uscirà potenziato dalla introduzione, da parte del disegno di legge di revisione costituzionale, di tre macro-categorie di procedimenti legislativi (bicamerale, monocamerale, monocamerale con ruolo rinforzato del Senato), ulteriormente distinguibili al loro interno per un totale di nove varianti. L’alto grado di complessità insito in questa innovazione è infatti avvertito con preoccupazione dalla dottrina, che si sta interrogando prima di tutto sulla possibilità di far valere i vizi nella scelta del procedimento legislativo dinanzi alla Corte costituzionale. Serpeggia però una certa insoddisfazione per ipotetici controlli di costituzionalità di tipo successivo, in ragione della tendenza della Corte, riscontratasi sinora, ad intervenire con difficoltà nel caso della violazione di norme costituzionali sull’iter legis. Proprio per questo, si è guardato con interesse alla possibile introduzione, da attuarsi, verosimilmente con una modifica alla l. cost. n. 1 del 1948, di una nuova modalità di attivazione del giudizio di costituzionalità, da svolgersi in via preventiva su richiesta di una minoranza parlamentare. Altri invece, ragionando a partire dal testo della riforma, hanno soffermato l’attenzione proprio sull’esercizio della funzione presidenziale di controllo al momento della promulgazione. Oltre al carattere preventivo dell’intervento ex art. 74 Cost. si potrebbe addurre, a sostegno dell’affermazione del controllo presidenziale, che il Capo dello Stato è abituato a riscontrare problematiche relative alla forma di governo, tra cui potrebbero rientrare i conflitti tra Camera e Senato (tanto è vero che si annoverano, dal 1948 ad oggi, solo due rinvii motivati prevalentemente in ragione della violazione di norme su diritti costituzionali, mentre gli altri 58 sono supportati da valutazioni tendenzialmente riconducibili alla c. d. “logica ordinamentale”). Inoltre, una inedita lettura del multiforme concetto di unità nazionale potrebbe, forse, indurre il Presidente a rinviare leggi approvate in spregio alle norme costituzionali che richiedono il procedimento bicamerale o la maggioranza assoluta per discostarsi dalle richieste di emendamento Senato, divenuto sede per l’espressione del punto di vista delle istituzioni territoriali. Proseguendo nel ragionamento si potrebbe discorrere, in questa sede, del Capo dello Stato come organo preposto anche alla tutela della forma di stato... (segue)



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