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NUMERO 10 - 18/05/2016

 Questione di fiducia e provvedimenti deliberativi: riflessioni sulle modifiche allo statuto campano

Se ho messo bene a fuoco i problemi dei quali dovremo discutere, avremmo due proposte normative: una, attiene ai casi di proponibilità della questione di fiducia; l’altra, al progetto di rendere più spediti i provvedimenti deliberativi, anzitutto legislativi, del Consiglio regionale, rivedendo in parte il Regolamento interno. I.  Con riferimento alla prima proposta ritengo che non sia disutile fare preliminarmente il punto sulla forma di governo della Regione Campania adottata dallo Statuto sulla traccia della disciplina recata dalla legge costituzionale n.1/1999. Come è noto, tale legge costituzionale ha delineato una forma di governo fondata “preferibilmente” sull’elezione del Presidente della Giunta a suffragio popolare universale e diretto (art.122 ultimo comma Cost.), lasciando tuttavia aperta la possibilità che la fonte statutaria regionale disponga diversamente (art. 122 cit.). Al Presidente eletto è attribuito il potere di nominare e revocare i componenti della Giunta, e di determinare lo scioglimento anticipato del Consiglio con le sue dimissioni. (art.122 e art. 126). Invero il tratto fondamentale della forma di governo del Presidente eletto è il principio del simul stabunt simul cadent secondo il quale la cessazione del Presidente della Giunta (art 126 Cost) eletto a suffragio universale, per qualsiasi causa, comporta la dissoluzione contestuale del Consiglio, e reciprocamente lo scioglimento del Consiglio fa cessare anche il Presidente e la sua Giunta. Il principio del simul...simul è stato poi attuato dal legislatore ordinario prescrivendo, nella legge n.165 del 2004, la contestualità dell’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio, quando il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Sta di fatto  che tutte le regioni ad autonomia ordinaria hanno optato per la forma di governo del presidente eletto direttamente dal corpo elettorale, e la stessa forma di governo è stata prevista in via transitoria anche per le regioni ad autonomia speciale dalla legge costituzionale n. 2/2001, rimettendo poi la scelta definitiva sulla forma di governo ad una legge delle Regioni approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio Regionale o dal Consiglio provinciale per le Province di Trento e Bolzano. Può essere al riguardo interessante ricordare che la decisione legislativa del Consiglio del Friuli-Venezia Giulia per una forma di governo di tipo assembleare è stata bocciata dal Corpo elettorale in sede di referendum confermativo. Mentre la Corte costituzionale, con sentenza n.2/2004, ha dichiarato illegittimo lo Statuto della Regione Calabria nella parte in cui, allo scopo di eludere il rigido meccanismo del simul…simul, aveva previsto che il Presidente della Giunta, votato dal corpo elettorale, venisse poi nominato dal Consiglio, e che, insieme al Presidente, venisse eletto anche il Vice presidente destinato a sostituirlo in caso di cessazione dalla carica: evitando in tal modo lo scioglimento contestuale del Consiglio. La Corte costituzionale, nella sentenza n.12 del 2006, ha poi precisato che nella forma di governo del Presidente eletto direttamente dal corpo elettorale, e in virtù dell’elezione contestuale, se non si può parlare di un vero e proprio rapporto di fiducia, tipico della forma parlamentare, bisogna tuttavia riconoscere un rapporto di consonanza politica tra i due organi supremi della Regione, derivante dalla contestuale investitura democratica che legittima contemporaneamente i due organi anzidetti. Ora, questa pari legittimazione democratica comporta ed esige il riconoscimento e la salvaguardia di una posizione di tendenziale equilibrio tra Esecutivo e Legislativo. È vero che il Presidente eletto, che dispone dello strumento della minaccia delle dimissioni, si viene a trovare in una condizione di forza rispetto all’organo consiliare, idonea ad indurre tale organo ad approvare una sua proposta in conseguenza del principio del simul…simul. Ma proprio al fine di contenere questa posizione di forza del Presidente e di riequilibrare la posizione del Consiglio, lo statuto della Campania ha previsto alcuni meccanismi che affiancano lo strumento della mozione di sfiducia di cui all’art.52 commi 2 e 3 Statuto, consentendo al Consiglio di porre in essere iniziative destinate ad incidere in qualche modo sulla compagine dell’Esecutivo... (segue)



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