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FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 Garanzia dell'autonomia regionale e potere di rinvio delle leggi statali

L’11 agosto 1994 il Presidente della Repubblica Scalfaro rinviava alle Camere un disegno di legge di conversione di un decreto-legge in materia d’organizzazione delle unità sanitarie locali, ritenendo, tra l’altro, che la modifica che era stata apportata al testo nel corso dell’iter di conversione che individuava nei Presidenti delle Giunte regionali gli organi competenti, nell’ambito delle rispettive regioni, a scegliere e nominare i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, contraddicesse la «giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, secondo la quale la ripartizione delle funzioni fra i vari organi regionali rientra nell’organizzazione interna delle regioni, riservata dall’articolo 123 della Costituzione agli statuti regionali» e che fosse, pertanto, in «contrasto con la Costituzione». Il 5 novembre 2002 toccava invece al Presidente Ciampi rinviare, pure qui a garanzia dell’autonomia regionale, una legge dello Stato sulle incompatibilità dei consiglieri regionali, avendovi ravvisato un «palese contrasto» con l’art. 122, 1° c., della Costituzione, dato che l’estensione, ivi prevista, dell’applicazione delle incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali e provinciali (pure) ai consiglieri regionali, ai Presidenti delle regioni ed ai membri delle Giunte regionali, interveniva con norme di dettaglio in una materia di potestà legislativa concorrente. Anche in questo caso nel messaggio di rinvio il Capo dello Stato si rifaceva alla giurisprudenza costituzionale, trovando in essa un’«autorevolissima conferma» che «l’omissione o il ritardo nella determinazione, da parte dello Stato, dei principi fondamentali non costituisce titolo valido per sostituire la legge statale alla legge regionale in una materia riservata alla competenza legislativa della Regione». Va peraltro notato come alcune “avvisaglie” di un’accresciuta attenzione per taluni aspetti concernenti le autonomie territoriali si fossero già registrate in precedenza. Ed infatti il Presidente Pertini aveva rinviato una legge quadro “sui trasporti pubblici locali” ed un’altra che prevedeva degli “interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici”. Sotto la Presidenza Cossiga, poi, si era erano avuti una serie di rinvii di normative “di proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno” ed uno sul “recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane”. Tuttavia, in questi casi il rinvio era stato determinato di norma dalla mancata copertura finanziaria (a seguito, dunque, della riscontrata violazione dell’art. 81 della Costituzione), laddove, invece, nel caso dei rinvii di Scalfaro e Ciampi si era fatto appello, per la prima volta in maniera esplicita, alle ragioni dell’autonomia ed alle pertinenti disposizioni costituzionali. Anche su questo versante si registrava dunque lo sviluppo dell’esercizio di un’attribuzione presidenziale di cui non era stato evidentemente possibile in Assemblea costituente prevedere tutte le dinamiche evolutive…che sembra opportuno ricostruire qui assai sinteticamente (rinviando ai contributi specifici sul punto) al solo fine di rammentare, per così dire, l’essenziale background su cui è intervenuta la riforma Renzi-Boschi (§2), prima di addentrarci nell’esame, sempre nella prospettiva della revisione costituzionale, dei potenziali ulteriori svolgimenti dell’esercizio del potere di rinvio presidenziale a garanzia dell’autonomia regionale (§§3-5)... (segue)



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