E' indubbio che il ruolo dell’amministrazione dello Stato negli ultimi anni sia progressivamente mutato: la concezione tradizionale dell’azione amministrativa, connotata dai caratteri di autoritatività e funzionalità esclusiva al perseguimento dell’interesse pubblico è stata, infatti, sostituita da una nuova configurazione in cui il cittadino assume una posizione rilevante, diventando titolare di un diritto soggettivo all'erogazione del servizio. Questa trasformazione ha spinto il Legislatore a valorizzare nuovi strumenti e tecniche di controllo qualitativo e quantitativo dell'operato della P.a. Tale processo evolutivo ha determinato anche un cambiamento nell’approccio in termini di responsabilità - intesa nel senso di derivazione anglosassone come accountability - dell'apparato burocratico nelle ipotesi di malfunzionamento, per omessa o ritardata emanazione di provvedimenti attinenti alla sfera giuridica dei cittadini. Proprio con l'obiettivo di correggere le ripetute violazioni nell’erogazione della prestazione amministrativa, con il D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, è stata introdotta l’azione per l’efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari pubblici: la c.d. “class action amministrativa”. Questo strumento si colloca nel generale disegno di riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che, facendo leva sulla contrattazione collettiva, mira ad incentivare una più moderna valutazione delle strutture e del personale attraverso un incremento della valorizzazione del merito, delle pari opportunità, della dirigenza pubblica e della responsabilità del personaleFortemente voluto, non solo dalle associazioni dei consumatori, ma anche dallo stesso Governo, come espressione di compiuta tutela dei cittadini, il nuovo rimedio giurisdizionale consente, in particolare, ai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, quando derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei loro interessi... (segue)
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