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NUMERO 11 - 01/06/2016

 Sul limite massimo all'imposizione tributaria

Da tempo si discute se la tassazione incontri limiti quantitativi costituzionalmente rilevanti rispetto alla capacità economica del singolo. La risposta non è univoca. Alcuni negano l'esistenza di un limite superiore: o perché ritengono estranee alla logica interpretativa dell'art. 53 le norme, pure di rango costituzionale, poste a presidio dei diritti dominicali ed economici, oppure perché ritengono incompatibile un limite siffatto col criterio della progressività. Altri sostengono che la tassazione non possa colpire né il c.d. "minimo vitale", la cui protezione è garantita dal principio di capacità contributiva, né l'intera ricchezza dell'individuo, pena la trasformazione della contribuzione in una forma sanzionatoria o espropriativa, come tale vietata dall'art. 42, comma 3, Cost, e comunque contrastante col concetto di “parzialità” del prelievo, implicito nella locuzione “in ragione della propria capacità contributiva” scritta nel primo comma dell’art. 53 Cost..  Il primo orientamento stronca il discorso sul nascere: nessun limite superiore è giuridicamente concepibile. Il secondo lascia largamente irrisolto il problema. Infatti, tra gli estremi costituiti dalla salvaguardia del "minimo vitale", da un lato, e dal divieto di "espropriazione" degli interi averi, dall'altro, si collocano, senza soluzione di continuità, posizioni intermedie, sfuggenti a tali estremi e apparentemente sprovviste di referenti costituzionali.  Semplificando e per chiarire quel che intendo dire, a quale parametro si dovrebbe richiamare la verifica di conformità di un prelievo medio dell'80 per cento del reddito, piuttosto che del 50 o del 90 o del 60 per cento, oppure del 30?  Al di là delle teorie economiche, delle quali dirò tra poco, può soccorrere il buon senso. Dal punto di vista giuridico, però, non basta. A questa avvertita insufficienza, d'altra parte, si è cercato di rimediare rivestendo il buon senso stesso coi panni del diritto, così da farlo divenire, sulla base dell'art. 3 e del primo comma dell'art. 53 Cost., "ragionevolezza", "non arbitrarietà", "sopportabilità", "adeguatezza", "non eccessività". Questi princìpi sono stati ripresi da molti studiosi e ad essi si riferisce costantemente, in termini generali, la nostra Corte costituzionale... (segue) 



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