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FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 La clausola di supremazia tra Senato 'territoriale' e depotenziamento del ruolo delle Regioni

La riflessione sulla cd. clausola di supremazia di cui all’art. 117, comma 4, del testo di riforma costituzionale oggetto di referendum il prossimo ottobre, è strettamente legata alla soluzione prescelta nello stesso per superare il cd. bicameralismo perfetto e, cioè, nella fattispecie, alla costruzione di una camera rappresentativa delle “istituzioni territoriali”, al ruolo ad essa assegnato nei differenti procedimenti legislativi delineati dall’art. 70 Cost. e alla nuova ripartizione di competenze legislative fra Stato e Regioni prevista nell’art. 117 Cost. Al di là degli intenti dichiarati nella relativa relazione di accompagnamento, dal momento che si è accolto nel disegno di legge di revisione costituzionale un modello di bicameralismo differenziato fondato sulla coesistenza di una camera “politica” ( la Camera) e di una camera rappresentativa delle “istituzioni territoriali” (il Senato), ben potendosi optare per altre tipologie di differenziazione e, inoltre, non essendosi prescelto un modello in cui le Regioni, siano chiamate ad eseguire le leggi anziché ad approvarle, è bene prendere atto che il nuovo eventuale testo costituzionale è chiamato a realizzare un governo cooperativo del riparto di competenze legislative. Di un governo cooperativo è evidentemente carente il sistema risultante dalla riforma del Titolo V del 2001 ( da cui si è originato un elevato tasso di conflittualità tra Stato e Regioni nell’esercizio della funzione legislativa) ed era privo il testo costituzionale originario. L’obiettivo della riforma, sulla base di tale premessa è, dunque, di “(utilizzare il) pluralismo” quale strumento di superamento della crisi statuale, attraverso la costruzione della statualità per via di integrazione, secondo una visione smendiana, nell’ambito, naturalmente, di una nuova e diversa crisi della statualità rispetto a quella che faceva da cornice all’elaborazione originaria della teoria. Una forma di democratizzazione della sovranità statuale attraverso l’integrazione delle istanze autonomistiche al livello centrale del processo decisionale legislativo... (segue)



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