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FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 Città Metropolitane e riforma costituzionale Renzi-Boschi

Con il presente studio si tenterà di analizzare gli effetti che la riforma costituzionale (AS 1429 -B) c.d. Renzi–Boschi recentemente approvata avrà sulle neonate Città metropolitane, costituite con legge n. 56/2014. Detta legge, che ha impattato, a Costituzione invariata, in maniera incisiva sul sistema degli enti locali fino ad allora in vigore, introducendo ulteriori tessere ad un mosaico già di per sé alquanto complesso, è stata oggetto di giudizio di legittimità costituzionale promosso dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia. In particolare sono state censurate più di un terzo delle sue disposizioni, in tema di disciplina delle Città metropolitane, di ridefinizione dei confini territoriali delle Province; di procedimento per la riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province; di disciplina delle unioni e fusioni di Comuni. La nostra analisi seguirà innanzitutto il dictum della Corte costituzionale che con la sentenza n. 50/2015, rigettando i ricorsi delle Regioni, ha riconosciuto nel combinato disposto dell’art. 114, co. 1, e dell’articolo 117, co. 2, lettera p) della Costituzione la base normativa della l. n. 56/2014, mantenendone in piedi l’intera struttura e stabilendo implicitamente l’onere e la responsabilità in capo alle Regioni di dare seguito a quanto stabilito dal legislatore. Partendo dall’attuale dettato costituzionale, si analizzeranno pertanto le modifiche apportate dalla legge di riforma costituzionale, e dal loro confronto si ipotizzeranno profili di compressione dell’autonomia dei neo enti territoriali nei nuovi rapporti che si profilano con lo Stato e Regione. Come è noto, dopo due anni di aspro dibattito parlamentare durante il quale non è mancato, come era da attendersi, un “fuoco” incrociato di proposte, di suggerimenti, di indicazioni, tra le diverse forze politiche, il disegno di riforma costituzionale “Renzi-Boschi” è stato approvato definitivamente il 12 aprile scorso alla Camera dei Deputati con 361 si e 7 no, in attesa poi del referendum confermativo che si terrà nell’autunno a venire. Tra i punti più significativi della riforma il passaggio da un bicameralismo perfetto ad un bicameralismo “differenziato” che attribuirà alla Camera nella sua composizione originaria di 630 deputati la piena competenza legislativa e la funzione di indirizzo politico, la titolarità del rapporto di fiducia, nonché il controllo dell’operato del Governo. Il Senato composto da 100 membri, ripartiti in 74 membri dei Consigli Regionali, 21 sindaci, e 5 nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni non rieleggibili, cui non spetterà un’indennità aggiuntiva, dovrebbe diventare espressione delle istanze delle autonomie locali... (segue) 



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