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NUMERO 14 - 13/07/2016

 Un 'diritto nuovo': il diritto all’acqua

Il diritto all’acqua, quale diritto sociale, si declina sia come libertà di ognuno di riceverne la quantità minima necessaria per la propria sopravvivenza (per uso alimentale e igienico), sia come corrispondente dovere delle organizzazioni statuali di rendere disponibile tale elemento essenziale per ogni forma di vita. Tenuto conto della natura del diritto all’acqua, come per tutti i diritti dello stesso ambito, occorre apprestare garanzie di effettività e di giustiziabilità. Ciò, secondo alcuni autori, può avvenire solo con la positivizzazione costituzionale, atteso che «la sua radice originaria – il carattere “naturale”, nella indissolubilità con il “naturale” diritto alla vita, o anche, se si vuole adottare altro angolo visuale, la corrispondenza a valori storicamente ed eticamente condivisi – lo riconduce al novero di quelle norme intangibili nella loro essenza, in cui consiste l’identità di ogni singola Costituzione». A tale diritto fondamentale, tuttavia, corrisponde il dovere, altrettanto fondamentale, di farsi carico dei costi necessari. In sostanza, l’acqua è un diritto fondamentale la cui distribuzione deve essere organizzata e gestita. Il concetto di diritto all’acqua riguarda sia la nozione di acqua come bene, sia i profili amministrativistici attinenti ad un ciclo idrico integrato. Il diritto di cui si discute è emerso gradualmente, in forme sempre più rilevanti, all’interno dell’ordinamento giuridico, prima latu sensu ambientale, poi internazionale e, da ultimo, anche nazionale. Occorre dunque descrivere l’esatta portata di tale nozione, tentando di comprenderne il collegamento e la sua autonomia rispetto ad altri diritti previsti in Costituzione. In proposito, bisogna stabilire preliminarmente di quale tipo di diritto si tratti, per poter valutare le modalità della tutela e il grado delle norme che la assicurino... (segue)



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