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NUMERO 15 - 27/07/2016

 Il bicameralismo asimmetrico nella riforma costituzionale

Non vi è dubbio – ed è quasi unanimemente riconosciuto – sul fatto che il pregio principale della riforma è dato dal superamento dell’anacronistico bicameralismo paritario e perfetto, ovvero simmetrico, secondo un modello di rappresentanza al centro delle istituzioni territoriali (come affermato dall'art. 1, nella parte in cui modifica l'art. 55 Cost., e ribadito dall'art. 2, di modifica dell'art. 57). Va in primo luogo sgombrato il campo da una presunta preferibilità di un sistema monocamerale, pur avanzata autorevolmente anche da settori dottrinali (da ultimo, Ciarlo e Pitruzzella, in seno alla Commissione Quagliariello). Così come non esiste quasi nessun paese munito del cd. "bicameralismo paritario e perfetto", altrettanto raro è il monocameralismo. In tutte le esperienze bicamerali, la seconda Camera svolge non solo una funzione di differenziazione della rappresentanza (secondo criteri di status, come nella House of Lords o nel Senato del Regno d'Italia; ovvero secondo modelli, pur diversificati, di rappresentanza territoriale, vigenti nella grandissima parte di modelli bicamerali), bensì anche una funzione di Chambre de réflexion: e in Italia - paese che spesso cede all'emotività nella assunzione delle decisioni - è sicuramente opportuno mantenere una sede politica che possa anche solo richiedere una nuova riflessione su di una legge approvata troppo in fretta... (segue) 



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