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NUMERO 15 - 27/07/2016

 La Corte e le province, tra Costituzione vigente e Costituzione riformata. Note a margine delle sentt. 143 e 159/2016

Nell’ambito della riforma costituzionale approvata dal Parlamento nella XVII legislatura, la materia degli enti locali è forse quella che presenta le novità meno rilevanti rispetto al quadro che, in materia, è andato delineandosi nell’ultimo biennio. Come noto, infatti, l’intervento più incisivo è quello che la riforma ottiene tramite la cancellazione del termine “provincia” dal testo costituzionale, operazione di ritaglio che dovrebbe condurre (ma il condizionale è d’obbligo) all’eliminazione dell’ente dall’ordinamento, obiettivo perseguito ormai da tempo. Le vicende che hanno interessato l’ente provincia a far data almeno dal 2012 sono note e non occorre ripercorrerle; basta solamente ricordare come il quadro normativo attuale sia il risultato di una sorta di dialogo tra il legislatore ordinario ed il giudice costituzionale: dapprima l’intervento con decreto legge è stato censurato con la sent. 220/2013; successivamente la legge 56/2014, nota come Legge Delrio, ha ottenuto un’abilitazione piena con la sent. 50/2015. Peraltro, in occasione della prima pronuncia della Corte, i giudici hanno avuto modo di sottolineare come la legge costituzionale fosse necessaria nel caso in cui il fine da raggiungere fosse la soppressione di un ente previsto dall’art. 114 Cost. ovvero la sottrazione a quello stesso ente della garanzia costituzionale; e, di contro, in più di un comma della legge 56/2014 è stata introdotta la dicitura “in attesa della riforma costituzionale”. L’intervento del legislatore costituente è dunque un esito del tutto previsto e rappresenta il naturale compimento di un disegno avviato da tempo. Preso atto, dunque, della volontà di togliere all’ente provincia la copertura costituzionale, la riforma interviene, sì, sugli artt. 114, 117, comma 2, lettera p), 118 e 119 della Costituzione, ma in verità lascia anche una porta aperta inserendo all’art. 40, comma 4, rubricato “Norme finali”, un riferimento alla disciplina di non meglio identificati “enti di area vasta”, che potrebbe far rientrare dalla finestra ciò che si è fatto uscire dalla porta. L’articolo in questione merita una riflessione adeguata, che tuttavia non potrà che muoversi, ad oggi, sul crinale delle ipotesi verisimili, senza poter giungere ad alcuna certezza. Troppe sono, infatti, le incognite circa la sua interpretazione e aperte le diverse strade attuative. C’è da capire, innanzitutto, che natura avrà questo ente di area vasta, se sarà necessario o facoltativo, chi e come lo finanzierà, che cosa si debba intendere per “profili ordinamentali generali”, assegnati alla legge statale, e “ulteriori disposizioni” di competenza regionale... (segue)



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