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FOCUS - Fonti del diritto N. 2 - 22/07/2016

 Referendum costituzionale e partecipazione popolare

La definizione del referendum ex art. 75 Cost. come istituto funzionale a garantire l’effettività del regime rappresentativo, si presta benissimo, a mio parere, ad essere utilizzata per descrivere la natura del referendum costituzionale”. Anche quest’ultimo istituto, in quanto diretto a garantire le minoranze nel solco del procedimento previsto dall’art. 138 Cost., è infatti da collocarsi nel novero degli strumenti che la Costituzione prevede a garanzia dell’equilibrio complessivo del sistema. Ciò premesso, nel momento in cui da più parti si ripropongono tesi rivolte a comporre il rapporto tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta in termini di primazia della prima sulla seconda è oltremodo utile ribadire alcuni punti fermi dell’elaborazione dottrinaria in materia. E’ dunque opportuno ricordare che sin dalla prima metà degli anni ‘70 la dottrina ha ricostruito il suddetto rapporto in termini di integrazione sostanziale: in tal modo risulta estranea al modello costituzionale ogni possibilità di ricostruire in chiave gerarchica la relazione tra la prima [rappresentanza], e la seconda [partecipazione]. Pare fuor di dubbio, al riguardo, la possibilità di riferire questa interpretazione all’intera gamma dei procedimenti ispirati alla rappresentanza: alla decisione legislativa, in particolare, tanto di livello ordinario, quanto di rango costituzionale. L’accezione garantistica della partecipazione consente, insomma, di esaltare la dimensione articolata del procedimento deliberativo destinato a sfociare nella determinazione legislativa, che diviene fenomeno da valutare (secondo le distinte forme) anche alla luce delle teorie inerenti la sua qualità. Solo in tal modo diviene possibile cogliere il senso pieno della lettura di Crisafulli, il quale, nel valorizzare, la portata innovatrice connessa alla configurazione costituzionale degli istituti della democrazia c.d. diretta, ha segnalato come rappresenti il risvolto naturale di una determinata volontà: quella di consentire il concorso continuo tra cittadini elettori e organi dello Stato soggetto in un quadro articolato segnato dall’irrevocabilità della rappresentanza. E della responsabilità politica – potrebbe aggiungersi – dal momento che proprio l’operatività di questo canone consente di evitare la conversione del mandato libero in arbitrio consentito. La felice formula di Friedrich, secondo il quale la rappresentanza altro non sarebbe che un metodo per “ottenere una condotta responsabile” da parte dei governanti, costituisce dunque l’esito di un approccio teorico del tutto condivisibile, nonché utilizzabile, magis ut valeat, anche per spiegare la funzione del referendum costituzionale in prospettiva di sistema... (segue) 



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