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FOCUS - Fonti del diritto N. 2 - 22/07/2016

 Il referendum costituzionale tra comunicazione istituzionale e comunicazione politica

In questo contributo svolgerò alcune considerazioni a partire da un confronto tra il presente momento della nostra storia costituzionale e quello nel quale era inserito il precedente referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006. L’obiettivo è quello di contribuire a fare chiarezza sul delicato confine “giuridico” tra comunicazione politica e comunicazione istituzionale, come sollecita fortemente a fare la campagna referendaria (formalmente) alle porte (sostanzialmente, già iniziata da mesi). In quella circostanza, gli elettori italiani si erano trovati di fronte alla scelta di voto in assoluto più complessa dopo quella legata al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Nel 1946, dietro l’aspetto formalmente nitido e netto dell’opzione se mantenere o meno in vita la monarchia o cambiare, scegliendo la Repubblica, si celava la grande responsabilità di decidere se accogliere – e così contribuire direttamente a fondare – un assetto inusitato. Dalla nuova forma di Stato sarebbe scaturita la futura compagine sociale, politica ed istituzionale. Anche per quanto riguarda i referendum ex art. 138, l’ordinamento dispone che i quesiti siano netti e sufficientemente succinti, perché all’elettore si formula la domanda se “approvare” o meno il testo della legge di revisione costituzionale, seguita dall’indicazione del titolo della legge approvata dal Parlamento e dalla data della pubblicazione sulla G.U.; tuttavia, analogamente a quanto accaduto con il referendum istituzionale, la valutazione sottesa alla scelta è decisamente gravosa. Il testo della Costituzione, scritto grazie al mandato ricevuto dall’Assemblea costituente in concomitanza con quello stesso voto quasi 60 anni prima, anche nel 2006 è stato sottoposto alla prova del consenso popolare. In quella occasione, eravamo di fronte ad un testo revisionato in così larga parte da far pensare che si trattasse di riconsiderare non solo la forma di governo, ma anche (almeno) un certo modo di interpretare alcuni tra i principi fondamentali iscritti nella Carta. Tra qualche mese, accadrà di nuovo. Così 70 anni fa, come 10 anni fa, come tra qualche mese, (tanti) votanti e non solo loro si sono trovati e si troveranno a voler comprendere il merito di ciascuno dei cambiamenti proposti, ad immaginare l’impatto complessivo sull’ordinamento costituzionale, a discernere vantaggi e svantaggi sui cittadini, sulle loro formazioni sociali, sulle istituzioni (anche sovranazionali) e sulle parti politiche. Così ancora, nella vicenda attuale come nelle precedenti, insieme alla possibilità di modificare la fonte suprema del nostro ordinamento giuridico, al giudizio dell’opinione pubblica nazionale sarà sottoposto indirettamente anche il complesso delle vicende che continuano a segnare la lunga transizione italiana. Transizione che ha modificato spesso nei fatti istituti e istituzioni costituzionali, ha travolto fino a far sparire gli stessi partiti che quella Costituzione avevano contribuito a scrivere, ha mutato la società e i gruppi sociali che la rappresentano. In sintesi, la prova consiste nell'immaginare quali saranno gli effetti pratici ragionevolmente attesi della legge approvata dalle Camere il 12 aprile 2016, ma anche nel portare alla luce il metodo seguito nell’intero percorso “riformatore”, insieme alle finalità delle sue singole tappe. Così come è accaduto nella precedente occasione, agli italiani si chiederà di essere “saggi” e di comprendere logica e sostanza che si celano dietro la più semplificata delle domande: si o no ad un intero e assai variegato pacchetto di modifiche alla Costituzione... (segue)



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