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NUMERO 16 - 10/08/2016

 La nuova disciplina della conferenza di servizi tra semplificazione e pluralismo

Dopo almeno quindici interventi di riforma, alcuni dei quali anche radicali, con il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), il legislatore torna oggi, ancora una volta, a riscrivere interamente la disciplina della conferenza di servizi. L’intervento si colloca nell’ambito della più ampia riforma della pubblica amministrazione di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) che all’art. 2 delega il Governo al riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. I molteplici di principi e criteri direttivi contenuti nella delega e tradotti dal Governo in puntuali previsioni, appaiono riassumibili in tre indicazioni fondamentali, coerenti con le coordinate generali della l. n. 124/2015: semplificare, accelerare, accentrare. Come si vedrà più analiticamente nel prosieguo, le principali novità sono tutte in questa direzione: si introduce una conferenza semplificata e asincrona per le questioni di minore rilevanzatutti i termini, istruttori e decisori sono ridotti e ad essi corrispondono decadenze o silenzi-assensi; si introduce la figura del rappresentante unico delle amministrazioni afferenti a ciascun livello territoriale; i poteri unilaterali dell’amministrazione procedente sono rafforzati; viene depotenziata la tutela dei cd. interessi sensibili. L’intento è di offrire una risposta ad uno dei principali problemi del nostro sistema amministrativo: decidere in contesti giuridici di ampio (e a tratti ipertrofico) pluralismo in cui, anche per interventi di media-piccola rilevanza, un elevato numero di soggetti pubblici sono chiamati a pronunciarsi. E’ in questi contesti che la frammentazione organizzativa associata ad un’ampia disfunzionalità dell’azione amministrativa genera lungaggini procedimentali se non vere e proprie paralisi dei percorsi decisionali: nei procedimenti complessi più che in altri le amministrazioni appaiono incapaci di rispettare i tempi dei procedimenti, di assumere una visione d’insieme dell’agire amministrativo e di coordinare e mediare i vari interessi in gioco attraverso un approccio costruttivo e dinamico. Queste le diffuse denunce provenienti in particolar modo dal mondo imprenditoriale. La conferenza di servizi, concepita e variamente riformata proprio per superare queste criticità, sino ad oggi non sembra esser riuscita nei suoi obbiettivi: pur in mancanza di dati ufficiali e con il connesso rischio di non inquadrare nella loro specificità i problemi effettivi della conferenza, è generale la percezione che la conferenza sia “più spesso il luogo nel quale i nodi emergono e si aggrovigliano, che non quello in cui si risolvono”. Di qui la diffusa richiesta di un cambiamento nell’approccio ai problemi del coordinamento e la connessa aspettativa di un intervento in grado mutare i connotati della conferenza di servizi. Di qui, dunque, la riforma odierna... (segue) 



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