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La giurisprudenza amministrativa formatasi nel rito sul silenzio della pubblica amministrazione, disciplinato dagli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo, pacificamente afferma che il giudice, nel caso permangano margini di discrezionalità o siano necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’Amministrazione, non possa conoscere della fondatezza della pretesa (in conformità a quanto disposto dall’art. 31, comma 3, c.p.a.), e debba, pertanto limitarsi -accogliendo il ricorso - ad ordinare alla stessa Amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, potendo però nominare un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva... (segue)
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