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Spesso accade che l’introduzione di un nuovo istituto giuridico deflattivo in materia penale susciti notevole interesse ma anche, di pari passo, notevoli perplessità interpretative. È così anche per l’oblazione semplificata delle contravvenzioni ambientali, laddove la formula coniata dal legislatore pare consegnarci un procedimento dalla natura proteiforme, diremmo quasi un ibrido funzionale sospeso tra il processo penale ed il procedimento amministrativo. Avviene perciò che le iniziali perplessità aumentino progressivamente per chi volesse porre ordine all’ennesima novella che finisce con l’alterare un assetto, ovvero una convivenza, tra due apparati (amministrazione e giurisdizione) che vengono a contendersi la materia ambientale. Di qui l’attenzione dedicata al nuovo procedimento oblativo introdotto dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 che, seppur anticipato in settori eterogenei dell’ordinamento, appare del tutto inedito. Colpiscono, infatti, i termini usati per disegnare le nuove attribuzioni della P.A., che nella veste di (ancella dell’)autorità di vigilanza competente, impartisce prescrizioni, proroga termini, accerta e verifica, trasmette notizie di reato. Atti e provvedimenti, questi ultimi, che ove irreggimentati in una ben precisa sequenza temporale sfociano alternativamente nell’estinzione della contravvenzione ovvero nella prosecuzione del processo penale. È, in altre parole, attività amministrativa che influenza – quasi, forse, impinge – direttamente il potere giurisdizionale. L’intenzione sottesa del legislatore pare, infatti, essere quella di rovesciare una prassi consolidata di subordinazione all’organo inquirente degli uffici amministrativi che collaborano nel processo. Di qui la domanda circa il reale scopo della riforma: ad una indubbia finalità deflattiva del contenzioso sembra invero intrecciarsi un secondo – e, come si vedrà, non meno importante – intento preventivo e ripristinatorio specifico del diritto ambientale. Ecco quindi che dalla pervasività dell’ingerenza amministrativa nel processo sorge la necessità di ricostruzione sistematica del nuovo istituto. Ciò al fine di individuare un inquadramento coerente, da un lato, con le finalità – reali o velate – della novella, dall’altro con le esigenze di tutela dei beni coinvolti. Libertà di iniziativa economica, rispetto delle prerogative di godimento proprietario e tutela dell’ambiente paiono costretti ad una convivenza in tensione reciproca dall’oblazione semplificata. Programmaticamente, dunque, si procederà dapprima all’analisi puntuale del procedimento anche in raffronto analoghe fattispecie già esistenti nel sistema giuridico. Indi, individuato l’ambito d’applicazione e lumeggiate le principali criticità che si riscontrano nel tessuto normativo, si tenterà di proporre un quadro coerente degli strumenti di tutela che si possono approntare acciocché il nuovo modulo ambientale garantisca realmente i diversi interessi coinvolti... (segue)
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