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FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 Il controllo preventivo di legittimità sulle leggi elettorali ed il prevedibile impatto sul sistema italiano di giustizia costituzionale

Tra i numerosi profili della riforma costituzionale di recente varata dal Parlamento, in questa sede si vuol richiamare l’attenzione sulla previsione espressa nell’art. 13, I co. delle “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, che, modificando gli artt. 73, II co. e 134 Cost., introduce un inedito giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato allorché stabilisce: “Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata”. La ratio della novella è stata agevolmente rinvenuta nell’intento di arginare la (paventata) deriva in termini di tenuta del modello di accesso incidentale al sindacato di costituzionalità, come disciplinato dagli artt. 1, l. cost. n. 1 del 1948 e 23, l. n. 87 del 1953, in qualche modo indotta dalla sentenza n. 1 del 2014, con cui la Corte costituzionale aveva pronunciato l’illegittimità (parziale) della legge n. 270 del 2005 di disciplina del sistema elettorale di Camera e Senato. La decisione è nota, così come gli echi che ne hanno accompagnato l’annuncio prima, e quindi la pubblicazione, in particolare per il profilo processuale, che qui maggiormente rileva, dell’ammissibilità della questione in relazione ad un giudizio ordinario in cui si lamentava la lesione del diritto di voto, che sarebbe stata provocata dalla richiamata legge elettorale, a causa dell’assenza del voto di preferenza, nonché per la disciplina di attribuzione del cd. premio di maggioranza. In particolare, la pronuncia si era esposta al rilievo critico di aver surrettiziamente consentito – sotto le spoglie dell’incidente di costituzionalità – una forma di accesso sostanzialmente diretto al giudizio di legittimità costituzionale, fuori dalle strettoie dell’art. 127 Cost. e della correlata (e limitata) legittimazione degli enti territoriali maggiori, grazie all’ammissione di una nozione piuttosto ampia (e contestata) di rilevanza, sia pur nell’intento lodevole di scardinare quella che ormai appariva essersi consolidata come una delle cd. “zone franche” del controllo di costituzionalità, quale quella attinente alle leggi elettorali... (segue)



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