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NUMERO 20 - 19/10/2016

 Il nuovo assetto delle banche popolari

Per quel che qui interessa, l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 ha novellato gli articoli 28, 29, 31 e 150bis del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"). La modifica normativa in esame investe la disciplina delle banche popolari sotto rilevanti profili: infatti, in via di estrema sintesi, essa imprime una forte rimodulazione dei tratti strutturali e funzionali di tali enti, informati allo schema cooperativo, verso il modello della società per azioni. Ciò avviene mediante due accorgimenti, che ruotano entrambi intorno all’introduzione di un limite massimo all’attivo pari a 8 miliardi di euro. Da un lato, per le banche popolari “entro-soglia”, si modificano – come anticipato - gli istituti e le regole di matrice tipicamente cooperativo-mutualistica (su tutti, il voto capitario e gli altri limiti al diritto di voto, il sistema delle maggioranze e dei quorum, il numero minimo dei soci), i quali vengono rimodellati sulla falsariga del regime giuridico della società per azioni. Dall’altro lato, alle banche popolari che superino (già all’entrata in vigore della norma o in futuro) la soglia di 8 miliardi di euro, viene concesso un anno per provvedere alla riconduzione dell’attivo entro la soglia di legge; in alternativa, gli enti devono essere liquidati ovvero trasformati in società per azioni. Come è evidente, quella della trasformazione sarà l’unica opzione in concreto praticabile per i grandi operatori economici… (segue)



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