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NUMERO 22 - 16/11/2016

 La disciplina del traffico di migranti nel sistema UE

Nell’ordinamento dell’Unione europea il traffico di migranti è disciplinato ancora oggi essenzialmente, anche se non esclusivamente, dalla direttiva 2002/90 volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali e dalla decisione quadro 2002/946/GAI di implementazione della stessa direttiva, che insieme costituiscono il Facilitation Package. Si tratta di un plesso normativo adottato ormai quasi quindici anni fa in un contesto caratterizzato da flussi migratori, riguardanti sia il Mediterraneo che la “rotta balcanica”, sensibilmente differente rispetto alla realtà odierna per almeno due profili: la consistenza numerica che hanno assunto tali flussi diretti verso i paesi dell’Unione europea, da una parte, e il grave rischio per la loro incolumità al quale sono esposti i migranti nei paesi di origine, di transito e di destinazione, dall’altra. Dalla adozione della direttiva, contrariamente a quanto invece è accaduto per fenomeni contigui ma in parte distinti, come ad esempio per la tratta, non sono stati adottati atti di “aggiornamento” del quadro giuridico che, dunque, mostra tutti i suoi limiti e si rivela inadeguato a governare la complessità e drammaticità di migrazioni verso l’Europa che hanno perso il loro carattere “emergenziale” e sono ormai da considerarsi di natura “strutturale”. Peraltro può sicuramente affermarsi che il fenomeno dello smuggling di migranti ha goduto, e gode ancor oggi, di una minore attenzione da parte degli studiosi di diritto europeo ed internazionale rispetto ad altre fattispecie legate al fenomeno migratorio, come la tratta di esseri umani; tra le ragioni di questo gap può forse ascriversi il fatto, ad esempio, che lo smuggling è stato per lungo tempo percepito quale ipotesi delittuosa di minore gravità e pericolosità rispetto ad altre. Tuttavia una concezione simile oggi deve fare i conti con quegli elementi di novità, che caratterizzano il fenomeno nella particolare realtà del Mediterraneo, ai quali prima si accennava. Da una parte i tragici eventi ai quali assistiamo purtroppo quasi ogni giorno nel Mediterraneo, con la perdita di vite umane in mare che non ha eguali in nessuna altra parte del mondo, impongono una nuova riflessione sulla gravità del reato legato al loro traffico e sulla necessità più evidente di tutelare il bene della vita e i diritti dei migranti “trafficati”. Dall’altra, la consapevolezza, in fase di lenta maturazione tra coloro che governano e osservano il fenomeno dello smuggling nel Mediterraneo, che le reti di trafficanti sono in grado di governare e dirigere i flussi migratori verso l’Europa, con una capacità di gestione degli stessi che in alcuni casi può essere ritenuta più “efficace” delle scelte di politica migratoria, ad esempio per quote di ingressi, decisa ed effettuata dai singoli Stati, ponendosi di fatto in diretta concorrenza con esse. Può essere indicativo in tal senso confrontare la significativa percentuale di migranti che entra in maniera irregolare, spesso grazie all’azione dei trafficanti, rispetto a quanti invece fanno ingresso nel territorio dell’Unione attraverso canali regolari all’interno del sistema delle quote, di competenza statale secondo i Trattati dell’Unione e con un’azione delle istituzioni europee residuale. È stato calcolato che circa l’80% dei flussi misti che attraversano il Mediterraneo siano opera dell’azione dei trafficanti. Infine, elemento questo che incide ugualmente sulla gravità assunta attualmente dal fenomeno, occorre considerare che i flussi migratori nel Mediterraneo sono di natura mista e quindi spesso i migranti oggetto di traffico sono richiedenti protezione internazionale, in quanto titolari del diritto di asilo o rifugiati, che fuggono da zone di conflitto armato dove la loro vita è in pericolo. Come vedremo, tutti questi elementi sono capaci di incidere e influenzare anche dal punto di vista giuridico la stessa configurazione del reato di smuggling come tradizionalmente concepito, imponendo una riflessione sulla perdurante attualità dei suoi elementi costitutivi nel contesto del Mediterraneo... (segue)



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