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FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 Senato e Unione europea nella riforma costituzionale

Una delle componenti principali della riforma costituzionale in attesa di approvazione referendaria è senz’altro il superamento del bicameralismo paritario e perfetto, che ha caratterizzato e distinto il nostro ordinamento dall’entrata in vigore della Costituzione. Il nuovo Senato sarà una camera di rappresentanza delle autonomie territoriali e, proprio in virtù di tale rappresentanza, il legislatore costituzionale gli ha assegnato diverse funzioni concernenti il rapporto tra la Repubblica e l’Unione europea. Più specificamente, le disposizioni che riguardano le funzioni europee del Senato sono contenute negli articoli 55 e 80 del nuovo testo costituzionale. In base ad essi, il Senato: - Concorre all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea; - Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea; - Verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori; - Autorizza la ratifica dei Trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Le funzioni elencate sono senz’altro di primaria importanza, ma la loro portata effettiva dipenderà dal modo in cui il nuovo Senato deciderà di interpretarle, e sarà valutabile solo in base a come deciderà di utilizzarle. Un’analisi delle singole disposizioni è dunque opportuna per capire quale sarà il ruolo del Senato nei rapporti tra la Repubblica e l’Unione europea, e tale analisi non può essere condotta se non tenendo conto del ruolo sempre più importante che i Parlamenti nazionali sono chiamati a ricoprire nell’ordinamento dell’Unione europea. Una nota preliminare riguardante le disposizioni europee della legge costituzionale consiste nel superamento dell’aggettivo “comunitario” in favore della formula “dell’Unione europea” nei commi 1 e 5 dell’art. 117 Cost.: nelle disposizioni in questione si fa infatti riferimento a “ordinamento dell’Unione europea” e ad “atti normativi dell’Unione europea”, in virtù di un opportuno adeguamento a quanto previsto dal Trattato di Lisbona... (segue)



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