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FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 L'art. 126 Cost. novellato, ovverosia di una modifica apparentemente marginale, ma in realtà gravida di implicazioni

La legge di revisione costituzionale c.d. “Renzi-Boschi”, approvata in via definitiva in seconda lettura il 12 Aprile del 2016 ha modificato, tra gli altri, anche il primo comma dell'art. 126 Cost., contenente la disciplina della dissoluzione “eteronoma” o ab extra, vale a dire da parte degli organi statali, degli organi regionali di vertice, e più precisamente lo scioglimento del Consiglio e la rimozione del Presidente della Giunta. Come noto, tale disposizione prevede che allo scioglimento-rimozione provveda con proprio decreto motivato il Presidente della Repubblica, sentita la Commissione bicamerale per le questioni regionali, laddove gli organi regionali abbiano compiuto “atti contrari alla Costituzione” o “gravi violazioni di legge” o “per ragioni di sicurezza nazionale”. Le leggi attuative hanno altresì precisato, in conformità alle indicazioni emerse durante i lavori dell'Assemblea costituente, che occorre una previa proposta di scioglimento-rimozione deliberata dal Consiglio dei Ministri e indirizzata al Capo dello Stato. Ebbene, l'art. 36 della legge di revisione dispone la soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali e prevede che il decreto presidenziale venga adottato “previo parere del Senato della Repubblica”, per il resto lasciando inalterata la disposizione costituzionale. In buona sostanza, quindi, si sostituisce il parere del c.d. Senato delle autonomie a quello della (soppressa) Commissione parlamentare per le questioni regionali. La modifica di cui si discute appare, prima facie, di rilievo assai marginale nel contesto complessivo del disegno di riforma costituzionale per due ordini di motivi. In primo luogo, perché incide su un istituto che, fino ad oggi, non ha ancora ricevuto alcuna applicazione concreta. In secondo luogo perché parrebbe trattarsi di una sorta di “modifica di rimbalzo”, operata cioè al solo fine di adeguare e coordinare la disposizione costituzionale ad altre che hanno formato oggetto di modifiche ben più rilevanti. In particolare, nel caso di specie, la soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali risulterebbe necessitata, quale corollario inevitabile del superamento del bicameralismo “paritario” e “indifferenziato” e dell'introduzione di un bicameralismo “differenziato”, in ragione del quale le due Camere si distinguono per composizione, funzioni e rappresentatività. In un sistema del genere, infatti, non parrebbe possibile l'istituzione di nuove commissioni bicamerali nè il mantenimento in vita di quelle preesistenti. Di qui la necessità della soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali e l'attribuzione del parere che era chiamata a rendere nel procedimento dissolutorio ex art. 126 Cost. al Senato, quale assemblea rappresentativa delle autonomie territoriali.  Ad una più attenta analisi, però, le modifiche apportate alla disposizione costituzionale de qua disvelano rilevanti implicazioni di carattere “sistematico”. Anzitutto, infatti, occorre rilevare come l'istituto in parola, pur non avendo ricevuto ad oggi applicazione, nondimeno presenta profili di rilievo tanto riguardo alla forma di Stato (nella sua declinazione verticale) quanto riguardo alla forma di governo. Sotto il primo profilo occorre osservare che la dissoluzione ab extra degli organi regionali si pone al punto di massima tensione tra la tutela delle istanze unitarie ex art. 5 Cost. e la salvaguardia dell'autonomia regionale costituzionalmente sancita, laddove quest'ultima viene incisa nella sua massima espressione, mediante la rimozione degli organi direttamente rappresentativi della comunità regionale e depositari delle funzioni espressive dell' indirizzo politico regionale. L'istituto in parola, quindi, situandosi al crocevia dei rapporti tra Stato e Regioni, influenza il (e risulta a sua volta influenzato dal) modello di regionalismo prescelto a livello costituzionale e deve pertanto essere interpretato ed applicato in senso ad esso conforme... (segue) 



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