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FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 Il 'federalismo fiscale' nella riforma costituzionale

La riforma costituzionale già approvata in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016 e in attesa del referendum confermativo («Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione») modifica nuovamente – tra le altre cose - il Titolo V e, in tale ambito, l’art. 119 Cost. e una serie di ulteriori disposizioni che interessano l’assetto dei rapporti finanziari tra Stato ed enti territoriali (il c.d. federalismo fiscale). Nel complesso, la riforma rafforza gli elementi di coordinamento a discapito dell’autonomia degli enti, recependo alcune scelte del legislatore ordinario e consolidando gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza costituzionale. Queste note si soffermano sugli elementi principali della riforma con riferimento al federalismo fiscale. L’impianto del federalismo fiscale non ne risulta stravolto; in linea con l’impostazione complessiva del nuovo Titolo V, ne vengono rafforzati gli elementi di coordinamento statale nei confronti dell’autonomia di Regioni ed enti locali. Peraltro, anche le modifiche al federalismo fiscale debbono essere considerate all’interno del più ampio quadro delineato dalla riforma e dal nuovo sistema di rappresentanza parlamentare. Non costituiscono infatti una variabile indipendente, rispetto al federalismo fiscale, la differenziazione del ruolo e delle funzioni di Camera e Senato, la modifica della composizione del Senato e l’attribuzione a quest’ultimo della rappresentanza delle istituzioni territoriali e del raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.  Anche la diversa distribuzione delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni deve pertanto essere considerata alla luce del rinnovato ruolo del Senato e della sua capacità di fare sentire la propria voce in ambiti di interesse e rilevanza per le autonomie territoriali: ruolo e capacità che potranno essere valutati solamente alla luce della non breve attuazione della riforma... (segue)



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