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L’obiettivo del lavoro è di commentare il codice di comportamento alla luce dei principi costituzionali, quale concreta forma di attuazione dell’art. 54 della Costituzione; ed, al contempo, di operare una interpretazione dei principi costituzionali alla luce del dato ordinamentale, considerando l’assunto in base al quale, ove si ragioni intorno ai codici di comportamento dei dipendenti pubblici (e dei connessi temi dell’adempimento della prestazione, dell’assolvimento degli obblighi e della responsabilità disciplinare), l’ambito normativo “prevalente” è quello della privatizzazione del pubblico impiego: pertanto, una visione rigidamente pubblicistico-amministrativistica potrebbe risultare fuorviante. Quando si discorre di corruzione il riferimento immediato è al reato previsto dal codice penale; eppure, alla luce delle tendenze dell’ordinamento, la risposta è stata quella che vede una impostazione differente da quella penalistica, vale a dire più amministrativistica: cioè, si fa rientrare nell’ambito della “corruzione” in senso lato, almeno nell’intento della legge n. 190/2012, non solo le fattispecie penalmente rilevanti, ma anche quei fenomeni che la dottrina ha sintetizzato nella locuzione di maladministration, di cattiva amministrazione. Nelle condotte corruttive, guardando alla dimensione amministrativistica, possono annoverarsi quelle “che sono fonte di responsabilità di altro tipo o non espongono ad alcuna sanzione, ma possono generare situazioni di illegittimità e sono comunque sgradite all’ordinamento giuridico: conflitti di interessi, nepotismo, clientelismo, partigianeria, occupazione di cariche pubbliche, assenteismo, sprechi”. Nell’ambito della stessa corruzione dovrebbe distinguersi tra corruzione politica e corruzione amministrativa. Nel Rapporto 2008 del Group of States against corruption (GRECO) si legge che la corruzione è percepita in Italia come un fenomeno comune e diffuso che colpisce molti settori, invocando la necessità di ulteriori azioni al fine di sviluppare una politica di prevenzione efficace, di migliorare gli strumenti di trasparenza e di etica nelle pubbliche amministrazioni. Tutte attività che richiedono lunga durata e impegno politico, posto che combattere la corruzione è una questione di cultura, non solo di leggi. Della corruzione politica non si fa cenno nell’ultima legge (e comunque nella normativa che caratterizza gli ultimi anni di legislazione). Forse per la forte e decisamente colpevole disattenzione del legislatore verso tali fenomeni che, specie dopo tutte le inchieste penali degli ultimi anni, avrebbero preteso ben altra considerazione: sulla base dei principi della rappresentanza politica e del divieto di mandato imperativo, ai rappresentanti si chiede un esempio di comportamento rispettoso dell’etica pubblica, oltre che delle norme in generale. È in tale contesto che la lotta alla corruzione come emergenza nazionale, anche sulla base dei moniti contenuti nelle relazioni di inaugurazione degli anni giudiziari di presidenti e procuratori della Corte dei conti, troverà una propria disciplina nella legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, con la quale si supera l’impostazione tradizionale volta alla repressione del fenomeno, costituendo il piano della prevenzione la portata innovativa nell’approccio allo stesso. Il nostro Paese ha intrapreso azioni importanti al fine di articolare maggiormente la propria politica in materia di corruzione. Oltre all’adozione della legge n. 190, è stata ratificata la Convenzione penale sulla corruzione (l. n. 110/2012) e la Convenzione civile sulla corruzione (l. n. 112/2012); sono state introdotte ulteriori misure al fine di migliorare la trasparenza e la responsabilità nella pubblica amministrazione e disciplinare in modo migliore i settori di interesse pubblico (la regolamentazione delle gare d’appalto, i conflitti di interesse, l’integrità e l’etica nella pubblica amministrazione, la responsabilità gestionale e la protezione degli informatori). Analogamente, è stato stabilito un quadro istituzionale al fine di adottare, attuare, monitorare e valutare le politiche anticorruzione. L’Autorità Nazionale Anticorruzione è stata designata quale autorità nazionale in materia di lotta al fenomeno mentre con decreto Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n.105 (che regolamenta le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni) sono state affidate al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche... (segue)
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