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NUMERO 25 - 28/12/2016

 Non si può riformare la p.a. senza intesa con gli enti territoriali: la Corte costituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto. Nota alla sentenza n. 251/2016

Con sentenza n. 251/2016 (red. Sciarra), decisa in data 9 novembre 2016 e depositata in Cancelleria il 25 novembre 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (cd. Legge Madia) per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., mentre ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le altre doglianze. La Regione Veneto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale avverso alcune disposizioni della legge-delega in parola, segnatamente l'art. 11, comma 1, lett. a) b) numero 2, c) numeri 1 e 2, e), f), g) h), i), l) m), n), o), p) e q) e comma 2 (in materia di dirigenza pubblica), l'art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s), e t) (in materia di pubblico impiego), l'art. 18, lettere a), b), c) e), i), l) e m) numeri da 1 a 7 (in materia di società partecipate), l'art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t), e u) (in materia di servizi pubblici locali), atteso che ciascuna di queste disposizioni prevedeva che il Governo adottasse i decreti legislativi attuativi della delega previo parere in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome o di Conferenza unificata (Stato-Regioni-Città-Autonomie locali). La Corte costituzionale ha aderito alla tesi di parte ricorrente secondo la quale la forma prescelta per il raccordo, quella del parere, è inidonea ad assicurare un'adeguata ponderazione degli interessi e delle competenze delle autonomie. Ad essa dovrebbe, invece, essere sostituita la forma dell'intesa, nell'una o nell'altra Conferenza, a seconda della materia del decreto delegato da adottare. Infatti, per tutti e quattro i casi menzionati, le disposizioni della legge-delega incidono su ambiti materiali riconducibili tanto alla competenza esclusiva del legislatore statale, quanto alla competenza residuale del legislatore regionale, senza che sia possibile al giudice costituzionale districare tale intreccio di competenze in favore dell'una o dell'altra. L'intervento del legislatore delegato anche in ambiti materiali di competenza regionale, pur legittimato dalla necessità di garantire una disciplina unitaria per «fenomeni sociali complessi» su tutto il territorio nazionale, risulta allora conforme a Costituzione soltanto nella misura in cui il Governo realizzi un confronto autentico con le autonomie territoriali, necessitato proprio dal fine di contemperare la compressione delle loro competenze. La pronuncia è di particolare interesse per lo studioso di diritto costituzionale, da un lato, perché aggiunge un nuovo importante tassello alla giurisprudenza della Corte in tema di leale collaborazione, principio la cui violazione può d'ora in poi essere fatta valere non soltanto come vizio in procedendo nell'iter formativo del decreto legislativo, ma anche per censurare direttamente la legge di delegazione, dall'altro, perché riaccende il dibattito sulla questione dei “mobili confini” che separano l'intesa (in senso forte e in senso debole) dal parere obbligatorio (§ 2). In secondo luogo, la sentenza assume una rilevanza non secondaria con riguardo alla questione degli effetti giuridici da essa prodotti sui decreti delegati già approvati (§ 3). Infine, il clamore destato dalla sua pubblicazione a circa una settimana dal referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 offre l'occasione per svolgere qualche considerazione più generale sul suo significato per il futuro delle sedi di raccordo tra Stato, Regioni ed enti locali (§ 4)... (segue)



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