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NUMERO 3 - 08/02/2017

 La protezione dei dati ed il progetto di procedimento amministrativo europeo

La necessità di una disciplina comune sul procedimento amministrativo europeo è un dato che - soprattutto con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona - non può essere più ignorato. Eppure l'emanazione di un atto legislativo dell'Unione Europea in materia non è impresa facile, implicando una riflessione su temi procedurali e sostanziali che portano sul tavolo delle trattative interessi diversi e, talvolta, divergenti. Tra questi - per citarne solo alcuni - il conflitto potenziale che può sorgere, nel corso dei procedimenti amministrativi, tra il diritto ad una buona amministrazione che si realizza, inter alia, con i principi di trasparenza ed accesso agli atti e il diritto, ugualmente fondamentale, alla protezione dei dati delle parti che partecipano al procedimento. Ancora, la volontà di tutelare tutte le parti di un procedimento amministrativo e, al medesimo tempo, applicare norme e principi che, viceversa, hanno una portata parziale o, infine, raccordare norme di procedura generale con norme di settore. A seguito del Trattato di Lisbona è stato chiarito che l'Unione rispetto alla cooperazione amministrativa ha solo una competenza di sostegno agli Stati membri, mentre piena ed esclusiva risulta la competenza rispetto alle azioni concernenti le amministrazioni dell'UE. Tuttavia le chiare interconnessioni tra i vari livelli dell'azione amministrativa rendono l'emanazione di una disciplina sul procedimento amministrativo europeo una questione che, seppure indirettamente, pare toccare anche interessi statali. Ne consegue l'acuirsi  dei toni del dibattito, soprattutto quando si è chiamati a decidere sul peso effettivo da attribuire a taluni diritti fondamentali che tradizionalmente vengono richiamati nei procedimenti amministrativi. Nel 1986 autorevole dottrina scriveva, a ragione, che nell’ordinamento giuridico comunitario «some fundamental problems of human rights’ protection are discussed by means of administrative principles». Dopo tre decadi e vari trattati di revisione è possibile glossare questa affermazione constatando come attualmente la creazione di un diritto amministrativo europeo deve avvenire nella corretta osservanza di diritti fondamentali e di principi generali che il diritto dell'Unione Europea riconosce in autonomia. Non si vuole così negare che i principi generali di diritto amministrativo individuati nelle tradizioni costituzionali dei singoli Stati membri abbiano apportato e continuino ad avere un ruolo chiave nella interpretazione ed applicazione delle questioni amministrative di rilevanza comunitaria. Tuttavia è innegabile che stiamo assistendo ad un contagio virtuoso tra ordinamenti essendo l'ordinamento comunitario ad uno stato di progresso tale da divenire esso stesso fondatore  di principi. In questo scenario, la creazione di regole europee comuni in materia di procedimento amministrativo non può prescindere dalla valutazione e dal rispetto di quei diritti fondamentali che trovano la loro origine specificamente nelle norme comunitarie, come nel caso del diritto alla protezione dei dati. Se, infatti, in alcune Costituzioni nazionali, il diritto alla protezione dei dati sovente è frutto di un'elaborata quanto discussa attività ermeneutica di dottrina e giurisprudenza, nell'ordinamento dell'Unione tale diritto trova puntale ed espressa codificazione all'art.8 della Carta dei diritti fondamentali firmata a  Nizza (CDF), nonché all'art.16 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). In tal senso, ben si comprende come, nell'ipotesi che ci accingiamo ad esaminare, il principale paradigma da osservare per la creazione di nuove regole comuni non sono i diritti nazionali bensì il diritto dell'UE. Partendo da questo assunto, il presente scritto intende esaminare se l’attuale assetto normativo ed istituzionale dell’UE in materia di protezione dei dati sia soddisfacente, e possa così offrire un utile e diretto contributo al dibattito sulla creazione di regole sul procedimento amministrativo europeo, limitatamente agli aspetti relativi alla tutela della privacy. In caso negativo, quali potrebbero essere, de iure condendo, le novità da apportare al fine di garantire un’effettiva tutela di questo diritto fondamentale nello svolgimento dei procedimenti amministrativi di rilevanza comunitaria... (segue)



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