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NUMERO 4 - 22/02/2017

 La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società

Il contributo pone la domanda se, alla luce delle leggi (elementari) della logica e del linguaggio giuridico, la nozione di cultural heritage della Convenzione di Faro sul valore del cultural heritage per la società sia correttamente traducibile in diritto italiano con la locuzione patrimonio culturale o se non debba preferirsi piuttosto una traduzione alternativa. Conclude in tale ultimo senso, sul rilievo che l’espressione cultural heritage della Convenzione di Faro significa in realtà una nozione generale di cultura in senso ampio, con un significato soprattutto politico-sociale che riguarda, sotto il profilo giuridico, tutt’al più le Costituzioni e le dichiarazioni dei diritti di libertà e di partecipazione dell’uomo, piuttosto che gli istituti giuridici di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale conosciuti dal diritto e rilevanti per il diritto. Propone, conseguentemente, la traduzione alternativa con eredità culturale, che, senza nulla togliere ai contenuti (pur apprezzabili) e all’efficacia della Convenzione, valorizza la radice comune latina di heres (evidente nello spagnolo herencia cultural, nel tedesco Kulturerbe e nello stesso inglese heritage) ed evita inaccettabili confusioni logico-giuridiche con la nozione di patrimonio culturale vigente nel nostro ordinamento giuridico... (segue)



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