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NUMERO 5 - 08/03/2017

 Le industrie culturali e creative

Riflettere sulla nozione di base relativa alle «industrie culturali e creative-ICC» è fondamentale, perché,  a dipendere dai contenuti quali/quantitativi di cui essa si sostanzia, vista la loro potenziale ‘industrializzabilità’, la conseguenza è che  sia il fattore economico, quello dell’occupazione in particolare, sia il fattore di progresso della qualità sociale e sviluppo della personalità umana potrebbero venire più o meno incrementati. Quello dell’inquadramento concettuale delle ICC è un problema di cui s’è occupata soprattutto la dottrina economica della cultura. Con i risultati della ricerca che qui si presentano si offre un contributo al dibattito relativo alla definizione delle ICC da un punto di vista giuridico. A tal riguardo, siccome siamo difronte ad una nozione di interesse universale, ci si è avvalsi tanto dell’ordinamento internazionale, quanto di quello dell’UE, quanto, infine, di quello interno con specifico riferimento al diritto costituzionale. La specificità delle ICC - che, ad un tempo, interpella sia il profilo della «cultura», sia il profilo della «creatività», sia il profilo dell’«industria/economia» -, fa della definizione di questa nozione un unicum nel panorama del diritto pubblico multilivello. E lo si vede anche nell’ordinamento italiano, non soltanto perché si tratta di una nozione sconosciuta alla Costituzione repubblicana, che impone allo studioso un’interpretazione di tipo sistematico, ma anche perché, trovandoci difronte ad una forma di Stato regionale, si pone la necessità di comprendere come sia avvenuta la distribuzione delle competenze tra lo Stato e le Regioni dell’eterogeneo settore delle ICC... (segue)



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