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NUMERO 6 - 22/03/2017

 L'applicabilità della nuova disciplina sulle crisi bancarie alle banche di credito cooperativo

A seguito del recente dibattito sulla nuova regolazione delle BCC - suscitato dall’emanazione da parte della Banca d’Italia della normativa secondaria applicativa delle statuizioni di diritto speciale contenute nella legge n. 49 del 2016 - si pone, tra l’altro, il problema di accertare se l’ambito di riferimento della recente disciplina in materia di crisi bancarie si estenda a ricomprendere tutte le banche (siano esse di grandi o di piccole dimensioni) e, pertanto, investa anche le istituzioni di credito cooperativo. Tale indagine si è resa necessaria alla luce dell'orientamento - cui aderiscono i vertici di Banca d'Italia e di Federcasse - secondo cui le procedure di risoluzione, contemplate nella direttiva 2014/59/UE e nel Regolamento n. 806/2014/UE, difficilmente dovrebbero essere attivate nei confronti delle BCC. Rileva, al riguardo, quanto è stato evidenziato dal Capo di Dipartimento della vigilanza bancaria e finanziaria della nominata Autorità di supervisione in merito alla possibile applicazione del bail-in. Ci si riferisce, in particolare, all'affermazione per la quale si ipotizza che l'adozione del menzionato strumento di risoluzione, nei confronti delle banche di credito cooperativo, sia «meno probabile considerato che le dimensioni ridotte e le caratteristiche operative di tali banche potrebbero portare a escludere, nei singoli casi, l’esistenza di un rilevante interesse pubblico». Opinione confermata anche di recente, in occasione dell'audizione alla Camera di Deputati sul d.l. n. 18 del 2016 (successivamente convertito, come è noto, in legge n. 49 del 2016); incontro nel quale detto esponente della Banca d’Italia - nel ribadire l'importanza di favorire fenomeni di accorpamento tra BCC volti a facilitare il ricorso al mercato di capitali - ha sottolineato che l’aggregazione tra enti della categoria interagisce sulle problematiche connesse, per l'appunto, al possibile ricorso al fondo di risoluzione e, più in generale, all'attuazione delle misure di risoluzione. Tale linea di pensiero ha, poi, trovato riscontro nell’orientamento espresso dalla associazione nazionale delle BCC nel corso di una recente audizione al Senato della Repubblica; in tale occasione, i vertici di Federcasse hanno reputato eccessivo il costo sostenuto dalle Banche di credito cooperativo al fine di adempiere all'obbligo contributivo imposto a favore del fondo di risoluzione unico nonché dei fondi ex ante previsti dalla direttiva DGS (2014/49/UE). Costo quest'ultimo considerato sproporzionato rispetto all'eventualità che le BCC, in quanto banche di piccole dimensioni, possano essere destinatarie dei dispositivi contenuti nella BRRD... (segue) 



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