La sentenza n. 26 del 2017, che dichiara l’inammissibilità della richiesta di referendum popolare avente ad oggetto le disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi di cui al D.lgs. n. 23 del 2015, considerate nella sua interezza, e dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, nella parte in cui limita i casi di licenziamento illegittimo per i quali è prevista la tutela reale, si segnala per numerosi aspetti. Sul banco degli accusati, ancora una volta, il metodo del cd. ritaglio, o, meglio, il suo artificioso utilizzo nel caso di specie. Ciò in quanto, essendo funzionale a determinare l’abrogazione di frammenti lessicali privi di autonomo significato normativo, quanto ai commi primo, quarto, sesto, settimo e, specialmente, ottavo dell’art. 18, così da ottenere “per effetto della saldatura dei brani linguistici che permangono, un insieme di precetti normativi aventi altro contenuto rispetto a quello originario”, tale tecnica determinerebbe – sostiene la Corte – un effetto manipolativo tradizionalmente precluso al quesito. L’effetto del referendum (in caso di esito positivo) sarebbe stato infatti quello di ampliare considerevolmente lo spettro d’azione della c.d. tutela reale in caso di licenziamento illegittimo (il necessario reintegro nel posto di lavoro), rendendo tale garanzia obbligatoria per ogni datore di lavoro che occupi più di 5 dipendenti. In tal modo, continua la Corte, si sarebbe consentito alla disposizione settoriale disciplinante il campo delle aziende agricole di divenire, nel silenzio del legislatore, regola applicabile alla generalità degli imprenditori commerciali. La configurazione ipotizzata dai proponenti, trovando un mero pretesto nella formulazione lessicale delle norme, sarebbe dunque da imputare, secondo il Giudice delle leggi, direttamente alla volontà propositiva di innovare il vigente assetto giuridico. Dichiarare l’ammissibilità del quesito avrebbe comportato, dunque, ammettere lo stravolgimento della funzione propria del referendum abrogativo nell’attuale sistema costituzionale, che – come ormai ampiamente noto – non è quella legislativa né – come alla volte usa impropriamente dirsi – paralegislativa... (segue)
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