Log in or Create account

NUMERO 10 - 17/05/2017

 Il referendum sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore

Scopo del presente contributo è offrire alcuni spunti di riflessione sul tema della (nuova) responsabilità solidale tra committente ed appaltatore nel settore degli appalti e, nello specifico, nei riguardi di tutti coloro che prestano attività lavorativa nel comparto edile. Il focus d'attenzione sarà quello di illustrare l'evoluzione della disciplina in materia sino ad arrivare all'attuale assetto normativo nonché affrontare le problematiche giuridiche sottese al caso in esame. Come è noto, il tema trattato è al centro dell'attuale dibattito in sede politica e giuridica anche alla luce del decreto-legge n. 25 del 2017, attualmente in fase di conversione. Infatti, l'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003 (c.d. Legge Biagi) disciplina il regime di tutela della posizione giuridica dei lavoratori impiegati in appalti di opere e servizi. In particolare, esso prevede la responsabilità solidale di committente, appaltatore e sub-appaltatore per i crediti retributivi, previdenziali e assicurativi dei lavoratori impiegati nell'appalto. Deve, tuttavia, trattarsi di appalto privato giacchè, come precisato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi in urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, il comma 2 dell'art. 29 non è applicabile in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). E' tuttavia possibile derogare a tale regime di responsabilità solidale mediante contratti collettivi nazionali sottoscritti da organizzazioni sindacali datoriali e lavorative maggiormente rappresentative del settore. Altresì, è prevista l'invocabilità del beneficio di preventiva escussione del patrimonio del datore di lavoro-appaltatore inadempiente in capo all'obbligato in solido il quale sia stato convenuto in giudizio per il pagamento dei contributi previdenziali e delle retribuzioni. Pertanto, ad oggi, sussiste in capo al lavoratore, al fine di ottenere la soddisfazione del proprio credito, l'obbligo di aggredire preventivamente il patrimonio dell'appaltatore e, nel caso in cui questo risulti incapiente, la possibilità di agire in executivis nei confronti del committente. La responsabilità solidale è un istituto normativo che è stato oggetto nel corso degli anni di ripetute e continue modifiche da parte del legislatore poiché se, da un lato, esso si presenta come uno strumento volto a tutelare tutti coloro che prestano attività lavorativa in outsourcing o sono comunque coinvolti in processi di esternalizzazione, dall'altro, incide in maniera penetrante sugli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi imposti ai datori di lavoro. Successivamente, con il decreto-legge n. 5/2012 (c.d. decreto semplificazioni), convertito  con modificazioni in legge n. 35/2012, il legislatore è intervenuto nuovamente introducendo la possibilità per il committente di eccepire il beneficio di preventiva escussione e stabilendo che la solidarietà del committente non riguarda le eventuali sanzioni civili applicabili per omissione contributiva, inoltre essa è circoscritta temporalmente in quanto opera soltanto nel periodo di esecuzione dell'appalto ed infine comprende anche le quote di trattamento di fine rapporto maturate in quel determinato arco temporale. Da ultimo, è ad opera della legge n. 92/2012 (c.d. legge Fornero) che si è avuta una  sensibile modifica della responsabilità solidale. Essa ha introdotto espressamente la derogabilità della solidarietà retributiva prevedendo la possibilità per le parti sociali che si avvalgono di tale facoltà, di individuare metodi e procedure di controllo e verifica della regolarità complessiva degli appalti. Inoltre, sul piano processuale la citata riforma ha imposto il litisconsorzio necessario in tutto il ciclo di vita dell'appalto: gli enti previdenziali ed i lavoratori dovranno convenire in giudizio per la soddisfazione dei crediti di rispettiva competenza il committente, l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. Una volta instaurato il giudizio, il committente potrà eccepire il beneficio di preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e di ulteriori ed eventuali subappaltatori senza dover preventivamente indicare i beni dell'inadempiente utilmente aggredibili dai creditori. E' in questo quadro normativo che si inserisce il  referendum popolare promosso dalla CGIL e indetto per il prossimo 28 maggio... (segue)



Execution time: 25 ms - Your address is 3.137.168.73
Software Tour Operator