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NUMERO 14 - 12/07/2017

 Brevi considerazioni sul rapporto tra la legislazione per omissione e decisione giurisdizionale

La genesi delle norme in tema di stepchild adoption offre lo spunto per osservare l’evoluzione del procedimento di produzione del diritto in Italia. Con la legge n. 76 del 2016 il Parlamento decide di approvare un testo in cui non si prevede la possibilità per la parte stipulante l’unione civile di adottare il figlio dell’altra parte. Questa possibilità è tuttavia prevista nel testo base presentato in Senato all’inizio del dibattito dell’Aula (A.S. n. 2081). L’articolo 5 di questa versione, tuttavia, suscita in Senato un acceso dibattito che testimonia l’assoluta rilevanza della questione sul piano politico. Tra false partenze e forzature, sia dai banchi della maggioranza che da quelli dell’opposizione, il dibattito parlamentare continua a ruotare intorno all’opportunità di prevedere o meno l’adozione. Improvvisamente, nel corso del dibattito, il Governo interviene proponendo un emendamento integralmente sostitutivo del testo del p.d.l. dibattuto in Senato. La maggioranza voterà il testo in questa versione, contestualmente alla questione di fiducia, decidendo così di espungere l’articolo 5 dalla legge n. 76 del 2016. Parallelamente nei tribunali si sviluppa un caso che attiene proprio all’adozione in materia. Dal Tribunale di Roma (sent. n. 299 del 2014) passando per la Corte di Appello di Roma (sent. n. 7127 del 2015), arriva alla Corte di Cassazione la vicenda di una donna che chiede di adottare la figlia della sua compagna. Un caso astrattamente ricollegabile nell’ambito di applicazione della disposizione espunta dalla legge n. 76 del 2016. I procedimenti si svolgono alla luce dell’art. 44, lett. d) della legge n. 184 del 1983, unica disposizione in materia prima del dibattito sulla legge n. 76 del 2016, a cui poter ricollegare la vicenda di fatto. La Corte si trova a decidere proprio nei giorni in cui il dibattito parlamentare si infiamma intorno alla c.d. stepchild adoption. Parlamento e Corte si trovano a rispondere alla domanda di riconoscimento di un diritto quasi parallelamente: la legge è approvata l’11 maggio, promulgata il 20 e pubblicata il 21. L’udienza si svolge il 26 maggio e la sentenza è depositata il 22 giugno. Come per l’appello, anche il giudice di ultimo grado è adito con ricorso del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale. Il primo Presidente della Cassazione affida il caso alla Sezione Prima e l’udienza è fissata e trattata il 26 maggio 2016. È necessario analizzare come si sono svolti i due momenti di produzione del diritto, quello legislativo-parlamentare e quello interpretativo-giurisdizionale, tenendo a mente la funzione rappresentativa del Parlamento e quella risolutiva del giudice, ma anche cercando di capire se l’attività legislativa mediante omissione ha la stessa cogenza per l’interprete di una disposizione positiva. Ciò soprattutto quando l’attività positiva ovvero omissiva attenga ad una materia direttamente conformativa di un principio costituzionale (in questo caso l’art. 2 Cost. e la disciplina di una “formazione sociale” costituzionalmente rilevante). Inoltre è necessario osservare come la Corte ha deciso, valutando se nel caso di specie sussistano delle aporie metodologiche e quale siano le conseguenze sul rapporto istituzionale con il legislatore. Al termine dell’analisi del caso sarà possibile trarre delle conclusioni generali sul rapporto tra queste due importanti funzioni costituzionali, e quali siano i confini tra esse... (segue)



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