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FOCUS - Fonti del diritto N. 2 - 14/07/2017

 Sulle tracce di un'attribuzione costituzionale. Riflessioni sul potere di iniziativa legislativa dei Consigli regionali

L’iniziativa legislativa dei Consigli regionali, prevista dall’art. 121, II co., Cost., ha avuto una scarsa fortuna nell’esperienza applicativa. Sebbene, infatti, fra le varie legislature si registrino divergenze, alle volte significative, sui numeri delle proposte di legge presentate, un dato assolutamente costante è la bassissima percentuale di successo che circonda tale tipo di iniziativa. Dal momento dell’entrata in vigore dei primi Statuti delle Regioni speciali ad oggi, delle diverse centinaia di proposte presentate, quelle che hanno concluso l’iter e sono divenute leggi sono poco più di 40. Il numero effettivo, però, scende sensibilmente se si considera che molte sono state approvate in testo unificato con progetti di iniziativa governativa o parlamentare o assorbite in questi ultimi. L’analisi dei dati sarà oggetto di opportuno approfondimento più avanti, tuttavia, al fine di mostrare plasticamente la dimensione del fenomeno, ci limitiamo a ricordare che nel corso dell’attuale legislatura, a fronte di 74 proposte di legge presentate, soltanto una è stata definitivamente approvata. Il bassissimo coefficiente di efficienza dell’istituto spiega anche lo scarso interesse della dottrina sul tema; le opere specificamente rivolte all’indagine su tale istituto, infatti, sono davvero poche, seppure non siano mancati contributi anche autorevoli. A ciò occorre aggiungere che quando la dottrina ha indagato l’istituto in esame, lo ha fatto per lo più nell’ambito di riflessioni più generali in tema di iniziativa legislativa o di attribuzione dei Consigli regionali... (segue)



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