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NUMERO 15 - 26/07/2017

 L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale

La sentenza della Corte Costituzionale sull’“Italicum” – per certi aspetti prevedibile – riporta all’attenzione un problema assai delicato del nostro sistema di giustizia costituzionale. Si tratta dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale della legge elettorale; problema che si presenta direttamente legato, come è noto, a quello delle cc.dd. “strettoie” del giudizio di costituzionalità in via incidentale, e del modo per eventualmente rimediarvi. Quest’ultimo profilo (oggetto in passato di approfondite riflessioni della dottrina) ha una portata e un interesse, evidentemente, più ampi di quello della sindacabilità della legge elettorale in sé considerata.  La sentenza n. 35/2017 – ponendosi in continuità con la sentenza n. 1/2014, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittime diverse disposizioni della precedente legge elettorale del 2005 – ha superato i forti dubbi circa l’ammissibilità, appunto, delle questioni di legittimità costituzionale della legge n. 52/2015 sollevate da alcuni Tribunali ordinari, e ha giudicato nel merito tali questioni “forzando” le “maglie” tradizionali (e proprie) del giudizio di costituzionalità in via incidentale. In questo modo (come è stato subito rilevato da alcuni commentatori) la Corte ha aperto la strada, almeno nella materia elettorale, ad un accesso sostanzialmente diretto al giudizio di costituzionalità da parte dei cittadini: l’incidentalità, da elemento che impone al giudice comune di valutare la rilevanza della (o delle) questione di legittimità costituzionale per il suo processo ed il carattere pregiudiziale dell’eventuale giudizio di costituzionalità, è stata trasformata (riducendola) nella «presenza [formale] di un giudice a quo quale introduttore necessario della questione», il cui “filtro” – se ancora tale lo si può definire – è limitato esclusivamente alla valutazione circa la “non manifesta infondatezza” – nel merito – della (o delle) questione.  Dopo due pronunce in questo senso (la n. 1/2014 e la n. 35/2017, appunto) pare difficile – se non altro per comprensibili ragioni di coerenza interna della sua giurisprudenza – che la Corte Costituzionale riveda il suo orientamento. La strada per l’accesso (sostanzialmente, è opportuno ripetere) diretto al giudizio di costituzionalità, nella materia elettorale, è stata aperta, ed è difficile che venga “ristretta” di nuovo in futuro. In questo contributo ci si intende soffermare su tale problematica e sulle sue possibili – e potenzialmente assai rilevanti – implicazioni “di sistema”. Muovendo dall’analisi delle due vicende processuali relative alle leggi elettorali del 2005 e del 2015 e dei dubbi sull’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale ai quali si è fatto riferimento, si presenteranno alcune riflessioni, da un lato, sulla “risposta” data dalla Corte a tali dubbi nelle sentenze 1/2014 e 35/2017 e sul relativo contenuto; dall’altro lato (e correlativamente), sulle possibili ricadute generali dell’orientamento assunto dalla Corte – anche al di fuori, cioè, del campo della legislazione elettorale per il Parlamento nazionale –, che, in un contesto di complessiva “crisi dell’incidentalità”, pare aprire scenari fino a poco tempo fa non prevedibili per l’intero sistema di giustizia costituzionale in Italia... (segue)



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