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Tribunale Penale di Roma, Sez. VIII, sent. 18 maggio 2017 (dep. 17 luglio 2017), n. 6298
La sentenza affronta il tema della riqualificazione delle sanzioni amministrative in sanzioni penali, secondo i parametri dettati dalla giurisprudenza della Corte EDU (c.d. criteri Engel), e dei presupposti per la legittimità convenzionale del bis in idem sanzionatorio, laddove una delle due sanzioni rivesta carattere formalmente amministrativo ma sostanzialmente afflittivo.
Puntualizzato l’obbligo per il Giudice di merito di verificare la praticabilità di una soluzione conforme al diritto costituzionale e al diritto convenzionale prima di sollevare questione di legittimità (su cui di recente v. Corte Cost., 7 aprile 2017, n. 68), la sentenza ricostruisce l’evoluzione del principio del ne bis in idem secondo la Corte EDU, sino alla posizione espressa dalla Grande Camera A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016 (ribadita pure nella più recente Corte EDU, Sez. I, 18 maggio 2017, Jóhannesson e A. c. Islanda), la quale, nulla mutando quanto alla nozione di materia penale, ha statuito che i procedimenti sanzionatori, penale ed amministrativo, possono coesistere qualora ricorra tra di essi una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”.
Sulla scorta dei principi affermati dalla Corte EDU, la pronuncia del Tribunale di Roma ha ritenuto sussistente un bis in idem tra la fattispecie di cui agli artt. 633, 639-bis c.p. (“Invasione di terreni o edifici”) e quella, punita con sanzione amministrativa pecuniaria, di occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, prevista dall’art. 15 l.r. Lazio n. 12/1999 s.m.i., riqualificata la sanzione come penale secondo i criteri Engel, in ragione della sua gravità e dei suoi connotati punitivi, non reputando in tal senso ostativa la circostanza che essa sia prevista da una legge regionale.
Di conseguenza, dopo la verifica degli altri parametri dimostrativi della “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta” legittimante la coesistenza di due procedimenti sanzionatori, penale ed amministrativo, il Tribunale ha tenuto in considerazione, ai fini della determinazione della pena nel procedimento penale, l’entità della sanzione inflitta nel procedimento amministrativo, in modo da garantire la proporzionalità complessiva della pena imposta dalla sentenza A e B c. Norvegia.
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