Nella congerie di ripercussioni dovute all’attivazione da parte della Gran Bretagna della procedura di fuoriuscita dall’Unione disciplinata dall’art. 50 TUE, meritano certamente attenzione le ricadute che tale iniziativa sembra destinata ad avere anche sull’organizzazione e sul funzionamento del Parlamento europeo. E ciò già alla luce della stessa disposizione, che in un passaggio – forse non particolarmente indagato – richiede che la conclusione dell’accordo che stabilisce le condizioni del recesso dall’UE sia subordinata alla “previa approvazione” del Parlamento. Un Parlamento, peraltro, del quale continuano a far parte anche i deputati eletti nelle circoscrizioni britanniche, che, pertanto, si troveranno ad esprimere il loro voto persino su quella decisione cruciale, giacché non è prevista nei loro confronti alcuna sospensione, laddove la medesima disposizione stabilisce, invece, che i rappresentanti dello Stato membro che manifesta l’intenzione di recedere non possano più partecipare alle deliberazioni e/o alle decisioni del Consiglio e del Consiglio europeo, che riguardano quel Paese. La circostanza, tuttavia, appare perfettamente coerente con quanto il Trattato di Lisbona stabilisce già nell’art. 10, allorché – dopo aver sancito che il funzionamento dell’UE si basa sui principi della democrazia rappresentativa (art. 10, par. 1 TUE) – dichiara che i cittadini europei sono direttamente rappresentati a livello dell’Unione nel Parlamento (art. 10, par. 2). La previsione fa sistema con l’art. 14, par. 2 TUE, ove si chiarisce (e, sostanzialmente, ribadisce) che gli europarlamentari rappresentano (ormai) i cittadini europei, e non più i popoli degli Stati membri della Comunità europea, come si esprimeva in precedenza l’art. 189, par. 1 del TCE. Dal citato complesso normativo si desume, pertanto, la piena aderenza dell’ordinamento europeo ai principi della rappresentanza politica, come rappresentanza di interessi generali, di cui ciascun parlamentare viene a farsi carico sin dal momento dell’elezione, analogamente – mutato ciò che c’è da cambiare – a quanto la Costituzione italiana esprime nella prima parte dell’art. 67, salvo che, ovviamente, manca il riferimento alla “Nazione”, sostituito dal più naturale richiamo all’Unione. Ciò a differenza dei componenti i Consigli, delegati dai Governi nazionali e come tali destinati a rappresentare le posizioni, particolari, degli ordinamenti di provenienza. Si comprende, pertanto, come nessuna sospensione dai lavori del Parlamento sia stata (o avrebbe potuto venir) prevista nei confronti degli europarlamentari in conseguenza del fatto che il Paese in cui ha avuto luogo l’elezione abbia successivamente dichiarato di voler recedere dall’Unione, giacché essi, nell’esercizio delle funzioni, non sono deputati a rappresentare gli interessi specifici e settoriali di quello Stato, quanto, appunto, più in generale quelli dei cittadini (tutti) dell’UE. Considerazione, che, tuttavia, disvela sin d’ora la singolare discrasia che circonda il modo in cui vengono condotte le consultazioni europee, sulla quale si avrà modo di tornare a breve. Per il momento, piuttosto – e sia pur ad una constatazione meramente fattuale – (anche) sulla base delle notazioni che precedono appare arduo ipotizzare che verrà concessa una proroga del termine entro cui, ai sensi del richiamato art. 50 TUE, va concluso l’accordo, che fissa le modalità del recesso dall’UE, “tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione”. Invero, già all’indomani della notifica il 29 marzo u.s. al Presidente del Consiglio europeo di tale intenzione da parte del Governo May era rimbalzata la voce che, contestualmente alla formalizzazione della decisa volontà di “exit”, fosse stata manifestata da parte britannica una non meno convinta richiesta di dilazione del termine finale, che, notoriamente, è stabilito in due anni, decorsi i quali cessa l’applicazione allo Stato richiedente dei Trattati europei, alle condizioni stabilite nell’accordo, ovvero persino senza di esso, per l’ipotesi che esso nel termine non venga raggiunto. Sicché nel caso in specie la cd. “Brexit” è destinata a chiudersi definitivamente il 29 marzo 2019, data, peraltro, sin da subito considerata improrogabile da parte dei restanti 27 Paesi membri, probabilmente anche per la preoccupazione, non secondaria, di evitare sovrapposizioni con le elezioni per il PE, destinate a celebrarsi nella primavera del 2019. In tal modo si vorrebbe prevenire il rischio che l’eventuale mancata uscita della Gran Bretagna dall’UE prima del rinnovo del Parlamento costringa a svolgere le consultazioni europee anche in quell’ordinamento, con conseguente attribuzione dei seggi a deputati eletti in un Paese comunque destinato, di lì a poco, ad uscire definitivamente dall’Unione, ma che, in base a quanto anticipato, manterrebbero il diritto di continuare a partecipare ai lavori parlamentari, salvo successive, e solo eventuali, dimissioni... (segue)
2024 EU Elections: old issues for new challenges
Adriana Ciancio (19/06/2024)