Nell’intricata relazione tra le Corti – fatta di “distacchi” dell’una e di “recriminazioni” dell’altra – non si esauriscono le occasioni di coinvolgimento della Corte di Strasburgo, sempre più protagonista delle dinamiche interne. Dopo le note sentenze sui casi Scoppola, Grande Stevens, Contrada e Varvara, è, ancora una volta, la materia penale a sollecitare il problematico ingresso del Giudice sovranazionale. Problematico, perché la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul c.d. caso Berlusconi qui in esame potrebbe anticipare eventuali, ma allo stato assenti, questioni di legittimità costituzionale sulla norma del D.lgs. n. 235 del 2012, che disciplina la c.d. incandidabilità sopravvenuta in corso di mandato parlamentare e perché lo farà appoggiandosi ad un quadro di principi e a una giurisprudenza autonoma e non agevolmente conciliabile con quella interna. Con il deposito, nel settembre del 2013, del ricorso presentato da Silvio Berlusconi in relazione alle ricadute occorse in applicazione del D.lgs. n. 235 del 2012, all’attenzione del Giudice di Strasburgo vi è un caso che intreccia temi nevralgici per lo Stato di diritto. La Corte europea dei diritti dell’uomo dovrà, infatti, dire la sua sulla natura penale della sanzione della decadenza – con un impianto argomentativo che potrebbe rievocare la questione della confisca –, conseguenza dell’insorgere di una causa di incandidabilità sopravvenuta a norma dell’art. 3, D.lgs. n. 235 del 2012, sul carattere retroattivo della sanzione ed anche, non meno importante, sulla ragionevolezza e proporzionalità delle limitazioni così introdotte al diritto di elettorato passivo. Il caso, come ben noto, nasce dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 235 del 2012 nelle more del procedimento giudiziario, che ha visto Silvio Berlusconi – all’epoca della formazione del giudicato senatore eletto – condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione penale nell’agosto del 2013 a quattro anni di reclusione per il reato di frode fiscale. Ed è sulla scansione temporale del fatto che si innestano le doglianze lamentate dal ricorrente, che invoca la violazione: ai sensi dell’art. 7 CEDU, del principio di irretroattività e di legalità penale, nei suoi corollari della precisione e della determinatezza, per essere la norma entrata in vigore successivamente al fatto commesso, nonché per l’omessa predeterminazione dei casi in cui la delibera sulla decadenza ex art. 66 Cost. potrà essere adottata dalla Camera di appartenenza; del diritto di elettorato passivo ex art. 3, Protocollo n. 1 alla CEDU, quale conseguenza della sanzione della decadenza dal mandato parlamentare; del diritto ad un ricorso effettivo di cui all’art. 13 CEDU a motivo del difetto di rimedi azionabili avverso la delibera della Camera di appartenenza in favore della decadenza per incandidabilità sopravvenuta e, più di sistema, per l’impossibilità di fare valere sul piano interno il contrasto con le norme convenzionali; aspetto, quest’ultimo, che rievoca la frizione tra i due sistemi disvelando, forse, anche qualche fragilità nella costruzione costituzionale della c.d. verifica dei poteri. Le riflessioni che seguiranno, e che anticipano la pronuncia che sarà adottata dalla Grande Camera, si propongono di approfondire le doglianze, nel tentativo di avanzare qualche ipotesi prognostica sull’esito della pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo... (segue)
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