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L’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato del 4 maggio 2017 avente a oggetto le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui vieta ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad associazioni sindacali, in riferimento agli artt. 117, comma 1, Cost., rappresenta un’importante occasione per soffermarsi sulla portata che la Carta Sociale Europea e l’interpretazione delle sue disposizioni da parte del Comitato Europeo dei Diritti Sociali possono assumere nell’ambito dei giudizi di legittimità costituzionale. Il Consiglio di Stato, infatti, motiva il profilo di violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. facendo diretto riferimento non solo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (in particolare richiamando gli artt. 11 e 14), ma anche alla Carta Sociale Europea (in particolare riferendosi all’art. 5, terzo periodo). L’accostamento dei due Trattati non deve sorprendere e risulta, anzi, perfettamente coerente se si considera che essi sono uniti da un vincolo strettissimo, integrandosi e completandosi a vicenda. Il profondo legame fra la Convenzione Europea e la Carta Sociale Europea emerge sia considerando la complementarietà dei testi (tenuto conto che la prima riconosce e tutela i diritti civili e politici, mentre la seconda quelli economici e sociali), sia rilevando che nel corso della stesura della prima si era specificamente indicata la necessità di un Trattato dedicato alla dimensione sociale ed economica dei diritti. A partire, quindi, dall’elaborazione della Convenzione Europea, si era pensato a un altro specifico strumento di tutela e garanzia dei diritti, ossia “il corrispondente” della stessa Convenzione Europea, “dovendo i due atti formare un tutto, che costituis[se] una soluzione equilibrata ed umana per la determinazione dei diritti dell’uomo in generale, in tutta quella estensione che possono darle le nostre democrazie occidentali”. Lo stretto vincolo tra i due Trattati, peraltro, si può cogliere non solo con riguardo ai lavori preparatori della Carta Sociale Europea del 1961, ma anche a partire dal suo stesso Preambolo. In quest’ultimo, infatti, riconoscendosi quale scopo del Consiglio d’Europa la realizzazione di una unione più stretta tra gli Stati membri, attraverso la difesa e lo sviluppo dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo, si fa espresso riferimento alla Convenzione Europa e alla tutela da essa prevista per i diritti civili e politici. La Carta Sociale Europea, nella versione riveduta del 1996, rende ancora più evidente questo legame, poiché dopo avere ribadito il riconoscimento unitario dei diritti e delle libertà fondamentali affianca al riferimento alla Carta Sociale Europea del 1961 quello alla Convenzione Europea. In questa prospettiva, la complementarietà dei due Trattati esprime il carattere unitario e indivisibile della tutela di tutti i diritti fondamentali, siano essi civili, politici, economici, sociali o culturali. Tale carattere, peraltro, è stato confermato anche dalla stessa giurisprudenza del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, nell’ambito dei due meccanismi di controllo del rispetto della Carta Sociale Europea, costituiti dai rapporti nazionali e dai reclami collettivi. Nonostante ciò, però, occorre osservare che a tale legame, “vincolo strettissimo”, che rende i due Trattati complementari nel riconoscimento e nella garanzia dei diritti, non corrisponde una analoga diffusione sia in termini di conoscenza della Carta Sociale Europea, sia in termini di riferimenti alle sue disposizioni, soprattutto nella giurisprudenza costituzionale. La Carta Sociale Europea, da questo punto di vista, sembra essere stata per lungo tempo “pressoché dimenticata”, rispetto alla ben più nota Convenzione Europea. Si intendono, a questo proposito, innanzitutto richiamare le linee di tendenza della giurisprudenza costituzionale, rispetto al rilievo che la Carta Sociale Europea ha assunto in alcuni limitati (se pure significativi) precedenti della Corte costituzionale. A fronte di tale preliminare quadro, ci si intende soffermare sull’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, che, lo si anticipa, sembra costituire una vera e propria occasione di svolta per definire in modo diretto - a differenza delle precedenti pronunce della Corte costituzionale - il ruolo che questo Trattato potrà assumere in futuro, a prescindere dalla decisione che, nel merito, sarà assunta rispetto alle questioni oggetto del giudizio... (segue)
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