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NUMERO 19 - 11/10/2017

 Profili di integrazione politica dello straniero. Una riflessione comparata tra Europa e Canada

Quando si parla di diritti politici, non è così immediata l’identificazione del campo di indagine. Non vi è accordo su una definizione univoca circa la struttura del diritto politico, tantomeno sulle singole posizioni giuridiche ad esso collegate. Tali diritti, più di altre categorie, sono strettamente legati all’evoluzione storica del sistema democratico-rappresentativo che ne ha, di volta in volta, segnato le tappe. La dottrina classica italiana, nel tentativo di ricostruirne la fisionomia, descrive le libertà politiche come «diritto ad una funzione pubblica». Questa formula, propria delle teorie sui diritti pubblici soggettivi, ci suggerisce un primo interrogativo: i diritti politici possono essere considerati come diritti esclusivi del cittadino o, attraverso una visione più estensiva, come diritti imputabili anche allo straniero? Senza voler aggiungere ulteriori posizioni al già noto dibattito dottrinale in materia, potremmo spingerci sin da ora nell’ipotizzare che i diritti politici possono essere considerati nella loro dimensione più esaustiva, ovvero quali diritti di partecipazione: tale specifica prerogativa consentirebbe di assicurare a qualsiasi persona, nel pieno esercizio della volontà di rappresentare o essere rappresentato, la possibilità di partecipare alla vita politica nella comunità in cui vive, in ottemperanza a la celebre «identità tra governanti e governati». È questa la prospettiva che originariamente ha regolato il riconoscimento della cittadinanza. Infatti, il diritto al suffragio si è soliti ricondurlo alla potestà del cittadino ed è strumento per identificare una parte della comunità politica. Questo approccio giuridico e legislativo, si riassume nella prerogativa nazionale nel decidere «le condizioni dalle quali dipende lo stato di cittadinanza […] determinate in diversa guisa dalle legislazioni dei diversi popoli; giacché ciascuno Stato è indipendente dagli altri e, quindi, in forza del potere legislativo inerente alla sua sovranità, è libero di regolare, come meglio crede, siffatte condizioni». Oggi, tuttavia, per l’incidenza dei soggetti stranieri regolarmente soggiornanti e considerando la trasformazione in senso egualitario ed includente degli ordinamenti, con il superamento delle barriere relative al sesso, all’istruzione e ad altri aspetti che sono connaturati alla persona, è logico affermare che, attraverso la cittadinanza, si debbano considerare, all’interno della popolazione, tutti coloro che fanno parte di una determinata comunità. Probabilmente, ci troviamo dinanzi ad un istituto che oggi cerca di adattarsi, seppur in maniera lenta, a quelle che sono le richieste di una società multiculturale ma che difficilmente si relaziona con una nuova classe di «cittadini potenziali», talvolta esclusi dalla legislazione dello Stato e che diventano soggetti di una «civic stratification esasperata (anche) dalle iniziative in materia di iscrizione anagrafica» o da processi di integrazione scarsamente efficaci. Come interpretare, quindi, la cittadinanza in tutte le sue sfaccettature e al netto degli stimoli derivanti da fattori esogeni al sistema interno? Si tratta, a nostro modestissimo avviso, di rispolverare quel rapporto tra Costituzione e tempo - soprattutto nell’accezione che ne ha dato Häberle di «processo pubblico» - e che riveste caratteri ulteriori e specifici rispetto a quelli che potevamo anticamente rappresentare.  Vale la pena ricordare che la Costituzione resta sempre la base di una società aperta, che si regge sulla dialettica che intercorre tra comunità e mutamento, rafforzandosi attraverso «processi evolutivi che ne rendano possibile l’adeguamento flessibile agli sviluppi del tempo, considerato sia retrospettivamente […] sia in una prospettiva di proiezione verso il mutamento».  Tale cambiamento ci viene pacificamente imposto poiché viviamo in un’epoca di Global Constitutionalism, che ci riconsegna uno status civitatis che si riempie di molteplici diritti, «oggi estesi agli stranieri residenti, benché questi ultimi frequentemente non condividano né l’identità collettiva dello Stato ospitante, né alcuni dei diritti derivanti dall’appartenenza politica». Per certi versi, accettiamo che la Costituzione, quale atto primario di volontà, ha la pretesa di modellare il reale. Essa ha la pretesa di plasmare i destini di una comunità politica. Per altri versi, in ambito europeo, sperimentiamo già da anni l’evolversi di questa figura, corroborata dalla continua «affermazione del principio di non discriminazione, del diritto alla concorrenza, la libertà di circolazione e di stabilimento», e arrivata ad un livello di applicabilità tale, per cui è legittimo domandarsi se sia «ancora possibile ritenere che i criteri di accesso e conservazione della cittadinanza statale ed il complessivo modello dell’istituto che essi collaborano a definire all’interno dei singoli ordinamenti nazionali contemporanei costituisca un dominio riservato dello Stato nazionale». Tenendo conto di questo contesto, verso quale modello normativo dovrebbe orientare il punto focale delle proprie lenti il comparatista contemporaneo? Verso quali valori? Nei limiti di quale comunità politica?... (segue) 



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