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NUMERO 19 - 11/10/2017

 Religione e immigrazione nella prospettiva costituzionale

Nel corso degli ultimi decenni, a causa di diverse ragioni di ordine economico, sociale, culturale e politico, l’Italia, da terra di persone e di famiglie che espatriavano per recarsi in Paesi stranieri ove poter trovare lavoro, è divenuta essa stessa meta di immigrazione. Così, similmente a quanto accade già da tempo in altri Stati del Nord Europa, anche il territorio italiano riceve da ultimo costanti flussi migratori provenienti da regioni dell’area medio-orientale e da Paesi asiatici e africani; alcuni dei quali sono caratterizzati internamente da basi sociali a prevalente maggioranza religiosa musulmana. In presenza di questo fenomeno epocale, gli Stati ospitanti, fra cui l’Italia, si sono trovati a dover governare  – sul piano politico e sociale, ma anche sotto il profilo giuridico – il problema dell’adattamento e dell’integrazione dei migranti all’interno della loro sfera territoriale. Si tratta di un fenomeno che può determinare una serie di problemi per i Paesi “di arrivo”; ma che, nello stesso tempo, può presentare, di ritorno, significative occasioni di sviluppo e particolarissime opportunità di crescita per le stesse società ospitanti.Per quanto riguarda l’Italia, alcuni elementi normativi per affrontare dal punto di vista giuridico tale delicata problematica di stringente attualità sembrano potersi ricavare, in linea di principio, dal testo costituzionale entrato in vigore nel 1948. Sotto questo profilo, difatti, il testo costituzionale contiene dei principi-guida di particolare importanza per un corretto inquadramento del fenomeno migratorio e per l’individuazione di criteri di orientamento circa la sua possibile gestione. In linea generale, va ricordato che la Costituzione italiana, in veste di Legge fondamentale dello Stato, rappresenta documento normativo di grande rilevanza ordinamentale ed esprime valori basilari, nello stesso tempo, etici, sociali e giuridici. Rivestita di tale particolare qualità assiologica, la Carta costituzionale del 1948 non è soltanto una Raccolta sistematica di norme giuridiche fondamentali dell’ordinamento generale dello Stato; ma rappresentata segnatamente testo normativo contenente specifici “messaggi valoriali” dotati di una particolare “forza” ‒ in un certo senso antropologica, prima ancora che normativa. Essi “messaggi” ‒ in “forza” del loro contenuto valoriale – pur investendo, da un lato, la dimensione istituzionale del nostro sistema, dall’altro lato, tendono ad innervare le dinamiche proprie della società civile italiana, fino ad incidere profondamente nella vita stessa delle singole persone. Il testo costituzionale, seppur passibile di eventuali aggiustamenti nella sua Parte seconda (art. 55 ss.) delineante la «forma di governo» della Repubblica italiana (c.d. “Costituzione delle regole”), resiste tuttavia (è necessario che resista) alla revisione costituzionale (art. 138) nella sua Parte prima (art. 1-54), considerata la parte più “rigida” della Costituzione (c.d. “Costituzione dei valori”), dedicata ai Principi, ai diritti e ai doveri costituzionali, e delineante, perciò, la «forma di Stato» rivestita dall’Italia. Di tal fatta, la Costituzione repubblicana non si limita a disciplinare strettamente l’organizzazione e il funzionamento dello Stato e il rapporto fra esso e i cittadini, ma si apre ad una visione complessiva della realtà, ‘conformando’ gli assetti sociali ad un preciso modello di convivenza civile, ‘costituendoli’ secondo uno specifico sistema di valori, che trovano diretta espressione e “traduzione normativa” nei Principi fondamentali. Di conseguenza, detti Principi non riguardano soltanto (sul piano formale) gli ingranaggi e le attività della macchina statale, ma attraversano sostanzialmente il tessuto sociale, influenzando le sue stesse dinamiche e valorizzando il ruolo rivestito dai diversi soggetti operanti all’interno della comunità statuale... (segue)



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