
Il tema di fondo che ha posto la sentenza n. 251 del 2016 attiene all’estensione dell’obbligo di leale collaborazione in relazione all’esercizio della funzione legislativa. Nello specifico la legge di delegazione 124/2015 è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede un parere anziché l’intesa per l’adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega. Sino alla sentenza in oggetto la Corte, con i caveat di cui si dirà, aveva dichiarato l’incostituzionalità per lesione del principio di leale collaborazione nella fase di nell’attuazione della delega stessa, e cioè nel giudizio di legittimità dei decreti legislativi. Che di innovazione si tratti lo afferma esplicitamente la stessa Corte in motivazione, quando osserva che mai la leale collaborazione era stata imposta alla funzione legislativa. La tesi di fondo di questo lavoro è che la sentenza 251 con tutta probabilità non può considerarsi un incidente di percorso, poiché l’innovazione introdotta si è resa in qualche misura inevitabile, a causa del percorso che la Corte stessa, per volontà o per necessità, ha intrapreso dopo la revisione del Titolo V. In altri termini vi è come un crescendo, certo con alti e bassi, nella giurisprudenza costituzionale sul tema della collaborazione Stato-Regioni, indotto inevitabilmente dalla rigidità della separazione delle competenze legislative, sia nel precedente art. 117, sia in quello revisionato dopo il 2001. Il punto casomai è un altro, e cioè se e come sia possibile “oggettivizzare” i canoni della collaborazione e del principio di lealtà a cui essa deve ispirarsi al fine di costruire una cornice sufficientemente definita entro la quale la Corte può muoversi senza essere accusata di voler modificare la forma di Stato. In sostanza, se non muteranno le istituzioni parlamentari e i procedimenti legislativi statali (incidenti su materie di competenza delle Regioni) la collaborazione sulla funzione normativa, ispirata al principio di lealtà diverrà inevitabilmente una delle prospettive attraverso le quali la Corte interpreterà il Titolo V... (segue)
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