Log in or Create account

NUMERO 21 - 08/11/2017

 Incontri e scontri tra Corte di giustizia e giudici nazionali: quali insegnamenti per il futuro?

Vanno facendosi sempre più frequenti i casi di contrasto anche duro tra giudici nazionali e Corti europee, per quanto il trend complessivo – avverto sin d’ora e con riserva di approfondimenti più avanti – sia nel segno di una sostanziale, mutua e feconda cooperazione al servizio dei diritti, di un “dialogo” cioè – come suol essere, pur se con una certa, non rimossa improprietà, chiamato – che ha portato e porta senza sosta frutti succosi e duraturi, di cui sarebbe ingiusto sottostimare la consistenza. Non credo, ad ogni buon conto, che le frizioni e le incomprensioni si abbiano per mero accidente né che si debba alla sorte la circostanza per cui sul fronte nazionale siano schierati in prima fila i tribunali costituzionali. È vero che possono darsi casi, forse non infrequenti, in cui anche i giudici comuni si fanno portatori di orientamenti divergenti da quelli patrocinati dalle Corti europee; e, però, il più delle volte tutto ciò o rimane sommerso, la gran parte delle pronunzie da tali giudici emesse rimanendo sconosciute, comunque fatte oggetto di minore attenzione di quella cui vanno, per loro natura, soggette le decisioni dei giudici costituzionali, oppure il conflitto risulta mascherato o, come che sia, attutito abilmente, grazie alle formidabili risorse offerte dall’interpretazione. E, invero, nessuno è in grado di stabilire in che misura si hanno manipolazioni dei contenuti di una precedente decisione giudiziale, esattamente così come si hanno dei testi di legge al momento in cui se ne fa “applicazione”; la qual cosa, peraltro, si ha anche al piano dei rapporti tra giudici comuni e tribunali costituzionali, non soltanto dunque a quello delle relazioni interordinamentali. È chiaro che il fenomeno della manipolazione per via di… interpretazione (ossimoro della teoria ma – ahimè – non della prassi) non conosce confini, e dunque può aversene riscontro anche in seno al canale lungo il quale scorrono le relazioni tra Corti europee e Corti costituzionali. L’esperienza fin qui maturata mi porta a dire che è, sì, un’operazione scorretta, ma fatta – perlomeno nel maggior numero dei casi – a fin di bene, vale a dire che è determinata dal bisogno di tenere sotto traccia il conflitto e di spuntarne le maggiori asprezze. Sta di fatto che tutto questo ha una sua evidente spiegazione, inscrivendosi nella cornice di un processo d’integrazione sovranazionale viepiù avanzato ed accompagnato dall’infittirsi dei vincoli discendenti dalla Comunità internazionale; un processo che agevola ed alimenta la tendenza delle Corti europee alla loro “costituzionalizzazione”, senza che nondimeno ciò comporti lo smarrimento dei connotati loro propri, comunque irriducibili a quelli propri dei tribunali pleno iure costituzionali. Non a caso, d’altronde, il terreno di scontro è soprattutto quello su cui maturano le esperienze di tutela dei diritti fondamentali, tanto laddove si tratti di far luogo a bilanciamenti degli stessi inter se quanto laddove essi entrino in rotta di collisione con altri beni della vita o interessi giuridicamente protetti. I casi maggiormente eclatanti venuti di recente ad emersione sono, dunque, quelli in cui ciascuna Corte ritiene di doversi fare paladina della identità costituzionale dell’ordinamento di appartenenza: gli scontri tra le Corti fanno perciò da specchio ad uno scontro tra identità costituzionali, i cui lineamenti e connotati complessivi risultano disegnati nei principi fondamentali degli ordinamenti in campo. Taricco è, forse, la punta dell’iceberg di questo fenomeno la cui consistenza non è invero fino in fondo apprezzabile proprio perché la montagna che sorregge quella punta resta sottratta alla vista. Taricco mostra in modo lampante che siamo ad un bivio e che occorre perciò scegliere quale via imboccare. Sono al bivio le Corti; ed è bene che esse abbiano piena avvertenza del fatto che, portandosi ulteriormente avanti il processo d’integrazione degli ordinamenti, i conflitti tra di loro potrebbero crescere per numero ed intensità. Si tratta allora di stabilire se bloccare il processo stesso allo stadio di avanzamento cui è oggi pervenuto o, addirittura, di farlo regredire oppure se agevolarne la maturazione, allo stesso tempo però governandone a modo gli sviluppi. Non ho esitazione alcuna a schierarmi per il secondo corno dell’alternativa. Non spetta, ovviamente, a me il compito della scelta, che è in sé e per sé “politica”, sia pure nella peculiare accezione che il termine acquista nel suo riferirsi alla giurisprudenza (specie se costituzionale), siccome indicativo della linea strategica riguardante la gestione in sede giurisprudenziale delle relazioni interordinamentali. La teoria costituzionale tuttavia può (e deve) fare fino in fondo la propria parte al servizio delle istituzioni, prospettando – se del caso – ricostruzioni idonee a dare appagamento alla pratica giuridica ed alle sue esigenze: ricostruzioni che si rivelino, dunque, adeguate al contesto segnato dalla integrazione interordinamentale in corso e, allo stesso tempo, idonee a far valere l’identità costituzionale degli ordinamenti in campo, senza alcuna apriostica esclusione o forzata riduzione. Da tempo sono convinto (e vado anzi sempre di più radicandomi in questo convincimento) che nessuna identità possa avanzare l’insana pretesa alla propria piena affermazione a discapito dell’altra, esattamente così come nessuna Corte può assumere di porsi in sovrana solitudine quale l’unica, vera Corte apicale di un “sistema di sistemi” integrato o, meglio, in via d’integrazione, sì da farsi vanto di poter dire l’ultima parola su controversie di diritto costituzionale (rectius, di diritti costituzionali). Si tratta – come qui pure si viene dicendo – delle due facce di una sola cosa, che può essere riguardata nel suo profilo soggettivo (puntando l’attenzione sulle Corti) ovvero in quello oggettivo (facendo oggetto di esame le Carte, di cui quelle sono garanti) ma il risultato, a conti fatti, non cambia. Il modo di venire a capo del bandolo della matassa, a mia opinione, c’è. Mi sono sforzato in altri luoghi di darne la rappresentazione e, dunque, mi limito qui solo a riassumere in poche parole gli esiti cui reputo di esser pervenuto. A me pare, infatti, che ogni ordinamento, quello sovranazionale come pure quello interno, sia attraversato da un moto incessante, che è poi il moto stesso degli interessi bisognosi di protezione nelle loro mobili combinazioni in ragione dei casi. In ciascun ordinamento si dà, dunque, tanto la spinta all’apertura, in rispondenza ad un principio fondamentale che la prescrive, quanto quella della chiusura, laddove per effetto della stessa dovessero essere messi a rischio altri principi fondamentali (quelli che usualmente e, a mia opinione, impropriamente sono chiamati i “controlimiti”)... (segue) 



Execution time: 77 ms - Your address is 18.117.107.113
Software Tour Operator