Log in or Create account

NUMERO 21 - 08/11/2017

 Il ritorno della diseguaglianza biologica

Parlare oggi di ritorno della diseguaglianza biologica può apparire non solo azzardato, ma soprattutto in controtendenza. Se ci poniamo invero dall’osservatorio del diritto la persistenza di diseguaglianze giuridiche sulla base dell’elemento biologico appare in contrasto con la concezione del diritto caratteristica dell’epoca in cui viviamo. Un’epoca che, qualche decennio fa, Norberto Bobbio ha ben definito ‘l’età dei diritti’. In quest’’età dei diritti’ non solo l’elenco dei diritti fondamentali si è arricchito notevolmente, ma si è altresì delineato con maggiore precisione il perimetro del significato giuridico del concetto di eguaglianza. Sono stati chiariti de jure condito sia i criteri in base ai quali i soggetti possono e debbono essere considerati eguali sia tra quali soggetti debba essere garantita eguaglianza. Per quello che riguarda i criteri in base ai quali gli individui possono dirsi giuridicamente uguali, la svolta, rispetto a tesi sostenute in passato in relazione all’eguaglianza, è rappresentata dall’emancipazione del concetto normativo  di eguaglianza da elementi o proprietà ontologiche, considerate storicamente essenziali alla sua definizione. Tale emancipazione ha consentito di mettere in luce che non vi è contraddizione tra la tesi che gli individui sono tutti uguali da un punto di vista giuridico, pur avendo caratteristiche fattuali molto differenti. Infatti, l’eguaglianza normativa è rappresentata oggigiorno dalla uguale libertà nei diritti, a tutti riconosciuta in quanto esseri umani, indipendentemente dalle differenze di fatto esistenti tra gli stessi. In altre parole, la formula dell’eguaglianza giuridica formale secondo cui gli esseri umani sono uguali davanti alla legge ha trovata una risposta alla domanda ‘uguali in che cosa?’ nella previsione di un’eguaglianza sostanziale, intesa come «universalità dei diritti fondamentali e rispetto del valore intrinseco delle persone». I soggetti a cui deve essere garantita l’eguaglianza giuridica non sono singole categorie di individui che presentano caratteristiche fattuali specifiche, bensì l’eguaglianza va garantita a tutti gli esseri umani, indipendentemente da tali caratteristiche di fatto. Il principio di eguaglianza enunciato nelle costituzioni del dopoguerra e confluito nella Carta europea dei Diritti fondamentali, specificamente all’articolo 21 intitolato ‘non discriminazione’, rifiuta ogni tentativo di equiparazione delle persone sotto un profilo fattuale, sulla base cioè delle loro differenze di fatto. Partendo dal presupposto che tutti gli individui sono diversi fra loro, si ritiene che ciò che rende gli individui persone sul piano normativo sia l’eguale libertà nei diritti e non le loro differenze fattuali. Chiarito con le parole di Luigi Ferrajoli, nel progetto politico-giuridico fondato sui valori del costituzionalismo contemporaneo: «l’eguaglianza consiste […] nell’uguale titolarità dei medesimi diritti fondamentali […] e quindi, […] nell’uguale valore associato a tutte le differenze che fanno di ciascuna persona un individuo diverso da tutti gli altri e di ciascun individuo una persona come tutte le altre. Tutti i diritti di libertà […] sono in effetti, direttamente o indirettamente, diritti all’affermazione, o conservazione o manifestazione o valorizzazione dell’identità di ciascuno». Questo modo di intendere l’eguaglianza come concetto primariamente normativo-valutativo consente di delineare i termini della sua funzione descrittiva. Tale possibile funzione del concetto «comporta riferimenti empirici circoscritti a strutture sociali…a certe configurazioni di relazioni fra i membri di una data società». Detto diversamente, la funzione descrittiva dell’eguaglianza si limita alla possibilità di osservare e registrare le diverse ricadute sulle relazioni sociali, la cui esteriorizzazione è osservabile empiricamente, della presenza o assenza del principio di eguaglianza quale criterio orientatore delle scelte sul piano pubblico. Il concetto svolge, tuttavia, principalmente una funzione normativo-valutativo poiché «manifesta un favore per quelle strutture e relazioni», ovvero è un concetto qualificatore di fatti secondo norme. Il riferimento al significato di eguaglianza in senso descrittivo risulta utile all’analisi teorica e concettuale del principio, in quanto consente di operare la scelta delle proprietà rilevanti per l’uso del concetto sul piano normativo, considerati gli effetti che produce la sua presenza (o assenza) e quindi il conformarsi o meno al principio secondo la definizione assunta nel contesto di riferimento, nei diversi ordinamenti e nei vari momenti storici. In altre parole, il riferimento empirico, seppur limitato al concreto modo di configurare le relazioni sociali in termini di eguaglianza, fornisce quelle ragioni di fatto utili a sostenere la tesi dell’eguaglianza normativo-sostanziale nell’eguale libertà nei diritti. Si tratta di un progresso notevole sul piano giuridico rispetto a quelle tesi dell’eguaglianza sostenute in altri momenti storici, dove invece era l’una o l’altra differenza tra individui ad essere assunta addirittura come parametro per misurare la c.d. natura umana. In senso giuridico, l’eguaglianza va intesa sia assiologicamente, ovvero quale principio ispiratore dell’intero ordinamento giuridico, sia in senso tecnico, ovvero quale diritto azionabile in giudizio. In questa seconda veste, l’eguaglianza costituisce strumento di attuazione del principio citato e garanzia contro ogni tipo di discriminazione perpetuata sulla base di differenze fattuali… (segue)



Execution time: 37 ms - Your address is 3.138.102.81
Software Tour Operator